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Bonus mamme anche a chi non ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Tribunale di Prato ha accolto il primo ricorso proposto dall’ufficio legale della Flc Cgil per conto di una lavoratrice precaria della scuola.
Una vittoria importante che riconosce la disparità di trattamento operata dall’amministrazione scolastica ai danni di una collaboratrice scolastica a tempo determinato che, pur in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, era stata esclusa dall’applicazione dell’esonero contributivo.
“Fin dall’inizio – commenta in una nota la Flc Cgil – avevamo segnalato come la misura di decontribuzione delle lavoratrici madri con due o più figli, mostrasse un grosso limite: l'esonero, infatti, si applica unicamente alle lavoratrici a tempo indeterminato, escludendo le docenti e le lavoratrici Ata precarie che rappresentano una parte significativa dell’organico complessivo della scuola dove, ricordiamo, un lavoratore su quattro è precario”.
Per il sindacato si tratta di “un’esclusione incomprensibile e discriminante nei confronti del personale con contratto a termine contro la quale la Flc Cgil, come sempre impegnata per il riconoscimento di uguali diritti a prescindere dalla tipologia contrattuale, ha subito avviato un’azione legale affinché il beneficio fosse riconosciuto a tutte le lavoratrici”.
Soddisfazione dunque per una sentenza che “riconosce e accerta il diritto della lavoratrice a beneficiare dell’esonero contributivo in questione affermando come ‘nel caso concreto è possibile cogliere elementi di discrimine tra il lavoro prestato dalla ricorrente quale collaboratrice scolastica e quello svolto da una lavoratrice con identiche mansioni, ma assunta a tempo indeterminato’”.