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Firmata mercoledì 16 aprile l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore energia e petrolio. L’accordo è stato raggiunto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, insieme alle controparti datoriali di Confindustria Energia.
L’intesa riguarda circa 40 mila addetti e coprirà il triennio 2025-2027, sostituendo il contratto scaduto il 31 dicembre 2024. Prima della definitiva entrata in vigore, il testo sarà sottoposto all’approvazione dei lavoratori nelle assemblee che si svolgeranno fin dai prossimi giorni nei luoghi di lavoro.
I sindacati: “Un rinnovo importante in un settore in transizione”
“Un importante rinnovo per un settore fortemente impattato dalle trasformazioni legate alle transizioni che conferma il modello contrattuale e il valore del contratto nazionale di lavoro” – dichiarano congiuntamente Marco Falcinelli, Nora Garofalo e Daniela Piras, segretari generali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.
Secondo i sindacati, l’accordo segna un passo decisivo anche sul piano economico, grazie ad aumenti significativi che consentiranno il recupero e la crescita del potere d’acquisto per lavoratrici e lavoratori del comparto.
Parte economica: aumenti retributivi e miglioramenti nel welfare
L’intesa prevede un aumento complessivo di 330 euro sul Trattamento Economico Complessivo (TEC) nel corso del triennio. Di questi, 134 euro sono destinati al recupero dell’inflazione: 100 euro saranno riconosciuti sui minimi da gennaio 2025 e 34 euro sull’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) da marzo dello stesso anno.
Le ulteriori tranche legate al rinnovo prevedono 30 euro da dicembre 2025 sui minimi, altri 20 euro da gennaio 2026 sempre sui minimi e 7 euro aggiuntivi sull’EDR. A luglio 2026 si aggiungeranno ulteriori 55 euro e infine 65 euro saranno erogati da luglio 2027. Il montante complessivo raggiungerà così gli 8.826 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale, è previsto un incremento di 5 euro da destinare al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasie. Viene inoltre riconosciuta la trasformazione delle mezze giornate del 24 e 31 dicembre in giornate intere di riposo, per un valore economico pari a 14 euro.
Parte normativa: più tutele e valorizzazione delle competenze
L’accordo introduce anche importanti innovazioni normative. L’obiettivo è quello di fornire nuovi strumenti organizzativi in grado di rispondere meglio alle esigenze di lavoratrici e lavoratori, migliorando il benessere nelle aziende.
Grande attenzione è riservata ai lavoratori fragili. Sul tema della malattia, viene stabilito che le assenze per patologie oncologiche e degenerative non saranno conteggiate nel periodo di comporto.
Per quanto riguarda i lavoratori più giovani, viene anticipato l’accesso a un nuovo scaglione di 5 giorni aggiuntivi di ferie. Tale diritto, in precedenza maturato dopo 7 anni di anzianità, sarà riconosciuto già dopo 5 anni, e dal 1° gennaio 2028 dopo soli 3 anni.
Verso un nuovo modello contrattuale
Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro hanno reso necessaria la costituzione di una commissione di studio paritetica. Questa avrà il compito di verificare la validità dell’attuale sistema classificatorio del contratto collettivo rispetto alle nuove esigenze organizzative e professionali. L’obiettivo è costruire un modello più moderno, in grado di affrontare le sfide della transizione energetica e dell’evoluzione digitale.
Tra le novità più rilevanti, figura l’istituzione del libretto formativo, che certificherà le competenze acquisite dai lavoratori, facilitandone la mobilità all’interno del settore.
Più rappresentanza e riduzione dell’orario per i turnisti
Nel nuovo impianto contrattuale troveranno spazio anche due nuove figure: il rappresentante per la sicurezza di sito (RLSP) e il rappresentante per la diversity, equity e inclusion, con un’attenzione specifica al superamento del divario salariale di genere.
Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, le giornate annue previste per i lavoratori turnisti passano da 231,5 a 231, determinando una riduzione effettiva dell’orario senza variazioni retributive.