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Il tribunale di Modena, nella giornata di ieri, ha decretato l’annullamento del licenziamento della lavoratrice L. C. dipendente della Lag di San Cesario, ditta produttrice di ruote, comminato per mano del titolare Fabio Tarabini. L’azienda aveva infatti ritenuto di porre fine unilateralmente al rapporto di lavoro della dipendente, sostenendo che la decisione della lavoratrice di chiedere aiuto al sindacato, in quanto vittima di stress lavoro correlato, era stata considerata diffamatoria nei confronti dell’azienda e del suo preposto diretto. A ciò, la società aveva aggiunto come motivazione l’aver ritenuto una grave violazione disciplinare la decisione della lavoratrice di recarsi, una volta, non nel bagno assegnatole per restrizioni Covid, ma in un altro, poiché aveva trovato i servizi igienici in questione occupati.
“La sentenza - afferma Paolo Brini della Fiom Cgil di Modena - risulta per il nostro sindacato particolarmente importante per due ragioni di fondo. La prima è che conferma l’applicazione prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori della reintegra del lavoratore, per cui il licenziamento viene giudicato privo di fondamento, poiché il fatto non sussiste. In secondo luogo, perché la sentenza, oltre a dichiarare legittima la scelta della lavoratrice di rivolgersi al proprio sindacato, dichiara altresì perfettamente legittimo e non diffamatorio il testo della segnalazione fatta dal sindacato, nell’esercizio delle sue funzioni, di stress lavoro correlato non solo alla direzione aziendale, ma anche alla Medicina del lavoro (Spsal)”.
Scrive infatti il tribunale, che “trattasi di missiva, in ogni caso, contenenti censure espresse con toni continenti, nell’esercizio di prerogative sindacali riconosciute e tutelate dalla Carta fondamentale. Inoltre, si ritiene – alla stregua del principio 'qui iure suo utitur nemo ledit' –, giuridicamente irrilevante, sul piano disciplinare, la condotta del lavoratore che si rivolge al sindacato, cui aderisce per ricevere informazioni ed eventuale tutela di tipo stragiudiziale, a fronte di prospettati inadempimenti riferibili alla controparte datoriale”. Nell’esprimere grande soddisfazione per la sentenza, la Fiom ne chiede l'immediata applicazione, reintegrando la lavoratrice al suo posto di lavoro e il pagamento del risarcimento previsto corrispondente alla retribuzione completa per tutti i mesi di assenza dal lavoro.