Un’importante sentenza di Cassazione (21670/19), sulla base di un ricorso promosso dalla Slc Cgil di Pesaro e Urbino (il sindacato che tutela i lavoratori della comunicazione), ha finalmente definito l’importanza delle tutele prevista dalla legge 104 confermando quanto la sigla di categoria denunciava ormai da tempo e cioè che i trasferimenti per coloro che usufruiscono dei permessi per assistere familiari gravemente malati sono illegittimi anche all’interno del Comune, al contrario di quanto sostenuto da Poste Italiane.
“In sintesi la Corte di Cassazione – afferma Marco Pazzaglini, segretario generale della Slc Cgil Pesaro e Urbino –, confermando la sentenza di primo grado, ha sancito che per 'sede di lavoro' si intende l’effettivo luogo di svolgimento del lavoro da parte del soggetto interessato, senza che possa ammettersi una valutazione giudiziale circa la incisività del trasferimento sulla effettiva capacità di assistenza della persona disabile, ribaltando di fatto la visione fin qui posta in essere dall’azienda per la quale per sede di lavoro intende il Comune dove il lavoratore presta la propria attività lavorativa. Oltre a questo, la Corte ha stabilito che nessuno, a parte il lavoratore, può permettersi di giudicare l’incisività del trasferimento rispetto all’assistenza da fornire al familiare disabile".
"Una sentenza – aggiunge l'esponente della Cgil – che finalmente mette un punto fermo su una tutela prevista dalla legge italiana per tutti i lavoratori che soffrono il disagio di avere un familiare disabile e che è importante per l’intero mondo del lavoro sia pubblico che privato".