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Tre recenti note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiariscono alcuni aspetti della nuova disciplina della comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali introdotta dall'art. 13 del d.l. n. 146/21 conv. in l. n. 215/21 (c.d. Decreto fisco lavoro).
La norma citata, nell'ambito di alcuni interventi di modifica del d.lgs n. 81/08 (Testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) anche in merito alle attività degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 14 T.U. n. 81/08), ha previsto l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente dell'avvio dell'attività di lavoratori autonomi occasionali mediante SMS o posta elettronica. La finalità dichiarata del legislatore è quella di consentire un monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di questa modalità di lavoro. In caso di violazione dell'obbligo è prevista una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore occasionale per il quale è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Si tratta senza dubbio di un primo segnale di attenzione rispetto all'abuso crescente che, in questi anni, si è fatto di questa forma di lavoro con la finalità esplicita di avviare un reale censimento del numero di lavoratori occupati con contratti di lavoro autonomo occasionale; finalità quest'ultima fino a oggi limitata ai lavoratori che superavano la franchigia di 5.000 euro annui. Tuttavia, alla luce delle note dell‘INL - condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro -, l'intento dichiarato sembra alquanto compromesso. Provando a definire l'ambito di applicazione e i committenti interessati dall'obbligo di comunicazione, l'Ispettorato e il Ministero hanno fornito un'interpretazione della norma che nei fatti esclude la quasi totalità dei soggetti.
In primo luogo, secondo quanto precisato nella nota n. 29/2022, l'onere della comunicazione preventiva spetta esclusivamente ai "committenti che operano in qualità di imprenditori", in quanto "l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/08". D’altra parte, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/86 e cioè "i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall‘assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere", sono escluse dall’ambito di applicazione della norma:
- - le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate (già oggetto di comunicazione preventiva);
- - le professioni intellettuali in quanto oggetto dell'apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 ss. c.c. e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale ed assoggettate al regime IVA (se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione);
- - le prestazioni occasionali di cui all'art 54-bis del d.l. n. 50/17 (conv. in l. n. 96/17) "ex voucher", rispetto alle quali sono previsti già specifici obblighi di comunicazione.
Da ultimo, sono esclusi dall'onere di comunicazione quei committenti che si avvalgono di rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale. Tale esclusione sarebbe legittimata dall'introduzione di una specifica disciplina, contenuta nell'art. 27, co. 2–decies del d.l. 152/21, conv. in l. 233/21 (Decreto attuazione PNRR), che, intervenuta successivamente al decreto in oggetto, ha previsto un obbligo di comunicazione da parte del committente al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro - entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto - dei rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale comprese "le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, co. 1, lett. l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917".
Ulteriori specifiche esclusioni di committenti e lavoratori autonomi sono state evidenziate con le note n. 109 e n. 393 del 2022 sotto forma di FAQ. Gli enti del terzo settore che svolgono attività non commerciale, le aziende di vendita diretta a domicilio, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici, le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti (nella misura in cui l'attività non è qualificabile come attività d'impresa), le prestazioni occasionali svolte a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, gli studi professionali ove non organizzati in forma d'impresa, i procacciatori d'affari occasionali, i lavoratori autonomi occasionali dello spettacolo, le prestazioni di natura occasionale prettamente intellettuale (quali correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi, le guide turistiche, traduttori, interpreti e docenti di lingua), le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine.
Queste prime interpretazioni restrittive della norma fornite dall'Ispettorato e dal Ministero, oltre a sollevare numerosi dubbi in ordine all'applicazione dell'obbligo di comunicazione per svariate attività e committenti, rischiano di svuotare l'intento anti-fraudolento della disposizione, soprattutto nel contrasto all'utilizzo improprio di questa modalità di lavoro.