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La recente ordinanza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2021, adottata a seguito di un ricorso per condotta antisindacale promosso da Nidil Cgil unitamente alla Filcams Cgil e alla Uil, rappresenta un importantissimo passo avanti nel riconoscimento dei diritti sindacali in favore dei lavoratori impiegati nella Gig economy. Il Tribunale, per la prima volta, ha riconosciuto il diritto delle associazioni sindacali ad agire per la repressione dei comportamenti lesivi del ruolo e della funzione del sindacato da parte di aziende operanti su piattaforma.
Anche nel mondo ovattato e dematerializzato della economia digitale i diritti sindacali devono essere riconosciuti e tutelati efficacemente. Questo è quanto affermato nell’ambito di una controversia promossa nei confronti di una azienda che gestisce tramite un algoritmo una rete di cosiddetti shopper che effettuano la spesa per conto dei clienti della società.
Il caso che ha dato luogo alla pronuncia del giudice milanese è emblematico: nel corso di una trattativa per la stipula di un contratto collettivo nazionale, l’amministratore delegato della azienda leader operante in Italia con il marchio Everli, preso atto della indisponibilità delle associazioni sindacali confederali a stipulare il contratto, indirizzava vari video messaggi ai suoi lavoratori a mezzo dei quali poneva in essere inequivoci condizionamenti finalizzati ad indurli a conferire mandato ad una associazione neo costituita resasi disponibile a sottoscrivere il contratto desiderato dalla società.
L’attività di sostegno in favore dell’associazione, del tutto sconosciuta fino a poco tempo prima in quanto costituita solo in concomitanza con il fallimento delle trattative ufficiali, è stata immediatamente stigmatizzata dalle organizzazioni sindacali che hanno reagito proponendo azioni su diversi tribunali, denunciando l’indebita attività di sostegno illecito in favore del neo-costituito sindacato da ritenersi nel caso concreto non genuino.
L’azienda, nel resistere in giudizio, ha negato il diritto delle associazioni sindacali ad avvalersi dello strumento introdotto dallo Statuto dei lavoratori per la repressione della condotta antisindacale richiamando alcune pronunce che negavano in passato l’ammissibilità di tale azione per i lavoratori etero organizzati e i parasubordinati in genere.
La pronuncia, nell’accogliere il ricorso, ha condannato l’amministratore ad una sanzione esemplare costringendolo, in una sorta di contrappasso, a rivolgersi nuovamente ai suoi lavoratori per comunicare che i suoi video messaggi erano antisindacali per contenuto e modalità di divulgazione e determinavano una forma di sostegno nei confronti di una associazione dei lavoratori che viene espressamente definita di comodo.
Il Tribunale, nel superare il precedente orientamento, riconosce il diritto dei lavoratori etero organizzati a fruire a pieno delle tutele sindacali sulla base di una interpretazione che prende atto della oramai completa equiparazione delle tutele e dei diritti già patrimonio dei lavoratori subordinati.
Il legislatore – si legge nel provvedimento - nel riconoscere i diritti di contrattazione, consultazione e di svolgimento dell’attività sindacale in capo ai lavoratori delle piattaforme non consente più alcuna differenziazione delle tutele. La strada per una piena equiparazione dei diritti sindacali è aperta e deve ormai ritenersi preclusa e superata qualunque operazione interpretativa di tipo restrittivo sottesa a limitare i diritti sindacali dei lavoratori delle piattaforme digitali sulla base della tipologia del rapporto.