Il centrodestra diceva che avrebbe cancellato la legge Fornero. Ma non l’hanno toccata, anzi. Le misure per uscita anticipata sono state peggiorate: da quota 41 si è passati a quota 43, Opzione donna è ormai solo per poche. Per l'Ape sociale è stata incrementata l’età anagrafica: da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Per i lavori usuranti tutto questo rappresenta e crea enorme disagio in termini di sicurezza e vita.
Le Casse edili ci dicono che in Italia sono al lavoro circa 80.000 lavoratori dai 63 anni in poi di cui quasi 14.000 over 65. Eppure quattro operai calabresi, avanti con gli anni, sono riusciti ad andare in pensione 4 anni prima, grazie al Fondo prepensionamenti, nato col rinnovo del contratto collettivo nazionale edile del 2018, poi esteso agli altri comparti.
Il fondo
Le parti sociali, Fillea Cgil, Filca Cisl e FenealUil, insieme alle parti datoriali, hanno stabilito questa misura contrattuale per anticipare la pensione ai lavoratori. L'operaio che si aggancia ai requisiti pensionistici, almeno entro i successivi 4 anni dall’interruzione del rapporto di lavoro, può fare richiesta di intervento del Fondo. Nel caso di pensione di vecchiaia, invece che a 67 anni, si può andare in prepensionamento a 63 anni. Quindi gli operai possono accedere al Fondo attraverso il sistema bilaterale, le Casse Edili.
Come funziona
Il contratto prevede che il Fondo sia finanziato con una aliquota contributiva a intero carico delle aziende, che ogni anno accantonano presso le Casse edili circa 20 milioni di euro per questa misura. dai datori di lavoro.
I requisiti
Ne possono fruire i lavoratori che interrompono il rapporto di lavoro in tutte le forme, tranne che per dimissioni. Dopo il periodo di Naspi (massimo due anni), il sistema bilaterale finanzia almeno ulteriori due anni, sia attraverso una indennità retributiva che contributiva (versamenti volontari all’Inps), oltre ad altre forme a scelta del lavoratore. Durante il periodo di Naspi, il sistema bilaterale provvede all’integrazione della Naspi a partire dall’8° mese in cui inizia il decalage. L’indennità retributiva è pari al massimale della Cassa integrazione guadagni ordinaria. L’indennità contributiva è invece pari a quanto certificato dall’Inps al lavoratore per i versamenti volontari.
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