“Per poter, in modo sintetico, approfondire il tema della contrattazione nell’artigianato – spiega Nicola Marongiu, coordinatore Contrattazione e Politiche del Lavoro della Cgil nazionale ai microfoni di Collettiva – occorre partire dal più recente protocollo sottoscritto tra le associazioni datoriali degli artigiani e Cgil, Cisl e Uil nel novembre del 2020 e dall’accordo interconfederale sulle linee guida e per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali del novembre 2016”.

Il protocollo del 2020

Il Protocollo del 2020 costituisce un aggiornamento dei precedenti protocolli e poggia sull’insieme degli accordi con i quali si è dato corso alla costruzione del sistema dell’Artigianato. Per quanto attiene alla contrattazione e al modello contrattuale – continua Marongiu – i suoi elementi di peculiarità possono essere così sintetizzati: i Ccnl, contratti collettivi nazionali di lavoro, del settore dell’artigianato si distinguono per il fatto che si compongono di due specifiche parti. La parte comune di Area per tutti i Ccnl che comprende le materie che sono di competenza interconfederale (eccetto, per alcune materie, il settore dell’edilizia) come previsto dall’accordo interconfederale del 23 novembre 2016 al quale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali, i compiti e la struttura della bilateralità, e i relativi strumenti operativi di carattere nazionale”.

Nell’accordo interconfederale del 23 novembre 2020 si dettagliano più nello specifico le materie: sistema contrattuale, osservatorio interconfederale, bilateralità nazionale, rappresentanza sindacale, coordinamento salute e sicurezza nazionale, formazione continua, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Fsba, accordi interconfederali su apprendistato di I e III livello. Si evidenzia che gli accordi interconfederali, se non diversamente indicato, hanno una durata illimitata”.

La parte specifica dei Ccnl – spiega il dirigente della Cgil nazionale – si compone delle materie sempre indicate nell’accordo interconfederale del 23 novembre 2016, e principalmente: diritti sindacali, inquadramento; attuazione degli accordi interconfederali nazionali in materia di bilateralità; salario contrattuale nazionale e altre materie rinviate alla contrattazione collettiva e/o dal livello confederale”.

Questa articolazione è propria dell’artigianato ed è tale elemento che rende evidente la nozione di sistema, considerato che quanto previsto nella parte comune si applica per tutti i settori (eccetto, per alcune materie, l’edilizia) in termini trasversali e in considerazione del fatto che attraverso la contrattazione interconfederale sono stati normati i diversi strumenti d’intervento, che sono i seguenti: Il sostegno al reddito (Fsba), la sanità integrativa (Sanarti), la formazione continua (Fondartigianato), la bilateralità (Ebna), la pariteticità per la salute e sicurezza (Opna)”.

“A oggi – dichiara Marongiu – non fa parte del sistema la previdenza complementare dopo la chiusura di Artifond e il trasferimento delle posizioni a Fon.Te. (il fondo del settore terziario). Altra peculiarità del sistema contrattuale dell’artigianato è l’articolazione tra la contrattazione nazionale e la contrattazione regionale. Il sistema contrattuale è articolato su due livelli, il nazionale e il regionale. Anche per il livello regionale, il secondo livello, si prevede una parte comune per la contrattazione interconfederale regionale e una parte specifica di competenza delle Categorie Nazionali. Occorre evidenziare il parziale grado di diffusione della contrattazione regionale (i Ccrl) considerato che riguarda meno della metà delle Regioni e non per tutti i settori coperti dalla contrattazione collettiva nazionale con problematicità legate ai tempi di rinnovo degli accordi”.

“La scelta di un secondo livello su base regionale è da riferirsi principalmente al grado di diffusione e alla dimensione delle imprese dei settori dell’artigianato. La contrattazione di secondo livello in ambito regionale ha anche il compito di individuare i parametri ai quali legare specifici elementi di produttività anche in applicazione della normativa di legge sulla detassazione e sulla decontribuzione, possibilità peraltro poco utilizzata. Occorre evidenziare – conclude Nicola Marongiu – che non è esclusa la contrattazione aziendale: è rimandata alle sedi regionali la possibilità di determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione (territoriale e anche aziendale) con il limite legato comunque al principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale”.