Da oltre 35 anni il settore artigiano è caratterizzato da un forte intreccio tra attività confederali e attività delle singole federazioni di categoria. Le intese interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 hanno fondato le basi dell’attuale modello contrattuale artigiano. Verso la fine del primo decennio degli anni 2000 le relazioni sindacali sono state caratterizzate da momenti di tensione e da una divaricazione dell’attività unitaria che si è concretizzata in accordi separati.
È con l’atto di indirizzo dell’ente bilaterale, del 12 maggio 2010, e col successivo recepimento nei Ccnl, che si ritrova un’azione unitaria e si determina un cambio di paradigma nel sistema bilaterale artigiano. Si passa, infatti, dalla discrezionalità in capo all’azienda sull’aderire o meno alla bilateralità, al diritto dei lavoratori contrattualmente previsto dai Ccnl di ottenere le prestazioni di welfare sociale definite dalla bilateralità stessa.
L’elemento che caratterizza lo strumento bilaterale artigiano è difficilmente equiparabile ad altri sistemi bilaterali, sia di categoria che confederali nazionali. Esso, infatti, non si esaurisce in un singolo accordo nazionale, ma lo traduce in ulteriori intese, affidando quindi alle parti sociali territoriali confederali o categoriali ambiti specifici e contesti di iniziativa.
Gli strumenti a disposizione della bilateralità artigiana sono: Ebna (ente bilaterale nazionale dell’artigianato – eroga welfare sociale e contrattuale ai lavoratori e alle imprese). Fsba (fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato – offre sostegno reddito ai lavoratori in costanza di lavoro). Sanarti (il fondo di sanità integrativa per dipendenti, imprenditori e familiari). Fondartigianato (il fondo interprofessionale per la formazione continua). Opna (l’organismo paritetico nazionale dell’artigianato che si occupa di salute e sicurezza). È in corso, inoltre, il confronto relativo al rilancio della previdenza complementare del settore che attualmente è confluita in Fonte.
Le prestazioni rappresentano un diritto contrattuale che si concretizza attraverso la richiesta diretta da parte di ogni singolo lavoratore. Dal 1° gennaio 2022 le imprese artigiane che rientrano nel Codice Statistico Contributivo 4 devono versare la contribuzione al fine di usufruire delle prestazioni di sostegno al reddito, come previsto dall’articolo 27 del D.lgs 148/2015.