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Hai la partita Iva da almeno tre anni? E hai avuto un calo del fatturato? Se hai questi e altri requisiti, puoi accedere all’Iscro, indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, uno strumento di sostegno economico riconosciuto ad autonomi e professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata dell’Inps, che esercitano per professione abituale l’attività di lavoro autonomo.
Introdotta in via sperimentale per tre anni e messa a regime con la legge di bilancio 2024 dal 1° gennaio scorso, la misura ha raggiunto una fetta minima di beneficiari, solo 465 lavoratori pari allo 0,1 per cento della platea (dati Inps). Per fare un confronto, basti dire che nel 2023 l’indennità Dis-Coll per i Cococo è stata chiesta dal 3 per cento dei potenziali beneficiari, mentre la Naspi ha interessato il 16 per cento dei dipendenti.
Anche se questa nuova versione dell’Iscro è stata in parte modificata rispetto ai requisiti e ai paletti messi inizialmente, i correttivi introdotti rischiano di rendere la misura comunque poco rilevante: è e rimane un bonus, ancora lontano dall’assomigliare a un vero ammortizzatore sociale per gli autonomi.
Qual è la scadenza?
Attenzione ai termini per la presentazione della domanda. La scadenza è il 31 ottobre e il canale è il sito internet, il call center dell’Inps, che risponde ai numeri 803.164 (da rete fissa) e 06. 164164 (da cellulare), il patronato Cgil e altri intermediari autorizzati.
Quali sono i requisiti?
Per beneficiare dell'Iscro è necessario essere titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni; essere iscritti alla gestione separata dell’Inps, cioè quella dedicata ai lavoratori autonomi; avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12 mila euro (soglia rivalutata annualmente); essere in regola con i contributi previdenziali obbligatori; avere un reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, che sia inferiore almeno del 70 per cento al reddito medio prodotto nei due anni precedenti.
Per fare un esempio: se la domanda viene presentata nel 2024, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno di riferimento).
Ci sono incompatibilità?
Il beneficiario non deve essere titolare di pensione o di altre forme previdenziali obbligatorie e non deve percepire l'assegno di inclusione. Inoltre l’Iscro è incompatibile con: indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll, Alas); indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo; cariche elettive o politiche che prevedono compensi come indennità di funzione o altro, diverso dal gettone di presenza.
A quanto ammonta?
Va da un minimo di 250 a un massimo di 800 euro al mese per sei mensilità, a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’importo è pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal richiedente nei due anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda. Detto così il calcolo sembra complicato ma nella pratica non lo è.
Al termine del periodo di copertura non sarà possibile richiedere il contributo per il biennio successivo. Ipotizzando una domanda inoltrata nel 2024, quindi, la prossima finestra sarà nel 2027 per i redditi percepiti nel 2026.
La prestazione è considerata come un reddito e concorre alla formazione dell’imponibile, ma non comporta l'accredito di contribuzione figurativa. Chi ne beneficia è tenuto a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale (anche se toglieranno la condizionalità), i cui criteri e modalità di finanziamento sono definiti da decreto del ministro del Lavoro.
Quando si decade?
Ci sono alcuni casi in cui il beneficiario decade dal diritto alla prestazione durante l’erogazione. E sono questi: avere trattamento pensionistico diretto; essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; essere titolari dell’assegno di inclusione; chiudere la partita Iva.