Il ddl sull’Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario è una legge – approvata definitivamente dal Parlamento – che punta ad attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’Autonomia nelle 23 materie indicate nel provvedimento.

LE 23 MATERIE

Sono 23 materie, tra queste anche la tutela della salute. Ci sono poi, tra le altre, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Quattordici sono le materie definite dai Lep, Livelli essenziali di prestazione

COSA SONO I LEP

La concessione di una o più “forme di autonomia” è subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito – è specificato nel testo – in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio. L’articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di FdI, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà Autonomia.

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’undicesimo articolo, inserito in commissione, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo. L’esecutivo dunque può sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica. In particolare si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali.

LA CABINA DI REGIA

È composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, e all’individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.

I TEMPI DELL’ENTRATA IN VIGORE

Il governo entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo cinque mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a dieci anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno dodici mesi.

IL REFERENDUM ABROGATIVO

Il referendum abrogativo di una legge ordinaria, come quella sull’autonomia differenziata, deve superare una serie di requisiti prima di poter essere convocato, come la raccolta di 500mila firme di cittadini, e deve superare nelle urne il quorum di almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto. La Costituzione prevede che esso possa essere richiesto anche da cinque Consigli regionali, che nel caso dell'autonomia differenziata. Entro il 30 settembre le firme devono essere depositate in Cassazione, che ne fa il conteggio e controlla che siano state raccolte secondo i requisiti richiesti. Se la Consulta ammette il quesito il governo convoca il referendum che si celebra una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno.