Nessuno sciopero illegittimo a novembre e dicembre del 2017: i lavoratori della Vipiemme di Isso (Bergamo) avevano tutto il diritto di incrociare le braccia. Con un decreto pronunciato il 27 aprile, il giudice Maria Vittoria Azzollini del Tribunale del lavoro di Bergamo ha stabilito l’anti-sindacalità dell’operato dell’azienda metalmeccanica bergamasca per una vicenda che si riferisce a due mobilitazioni (una nazionale e una provinciale) proclamate sei mesi fa per chiedere al Governo la modifica della legge di Bilancio e della legge Fornero.
La Fiom di Bergamo, l’11 gennaio, aveva presentato un ricorso al Tribunale: secondo i metalmeccanici Cgil, infatti, Vipiemme aveva tentato di impedire e limitare l’esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti e l’esercizio dell’attività sindacale della Fiom in occasione dei due scioperi.
L’azienda si era opposta alla mobilitazione di novembre lamentando che la data era diversa rispetto a quella decisa dal direttivo provinciale della Fiom e, per questo motivo, aveva anche deciso di sanzionare con un provvedimento disciplinare il delegato Fiom che aveva proclamato lo sciopero; mentre rispetto al successivo sciopero, indetto fra l’1 e il 2 dicembre, si era spinta a pretendere un preavviso di almeno 48 ore e a scrivere, in un comunicato esposto nelle bacheche sindacali, che i lavoratori che avrebbero aderito all’iniziativa sarebbero stati considerati assenti ingiustificati “con tutte le relative conseguenze”.
Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto prive di qualsiasi fondamento le motivazioni addotte dall'azienda circa l'illegittima proclamazione dello sciopero del 17 novembre 2017 ritenendo che non si possa sindacare né sulle ragioni dello sciopero, né sul giorno della sua indizione e nemmeno pretendere formali proclamazioni o esigere particolari preavvisi.
Di conseguenza, il Giudice ha annullato contestazione e sanzione adottate nei confronti del delegato della Fiom, ritenendole "non solo illegittime, ma anche e soprattutto gravemente lesive delle prerogative sindacali proprio in relazione all’esercizio del diritto di sciopero e quindi apertamente e chiaramente antisindacali".
Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto antisindacale anche il comunicato esposto dall'azienda in contrapposizione all'indizione dello sciopero per l'1 e il 2 dicembre 2017 perché "anche se in effetti nessuna sanzione è poi stata applicata è evidente il carattere intimidatorio di tale comunicato".
“Si è ristabilito il diritto allo sciopero e, in merito a questa vicenda, è stato colto il tono intimidatorio dei comunicati aziendali in cui Vipiemme diceva di pretendere che lo sciopero venisse comunicato con 48 ore di anticipo” ha dichiarato Luca Vitali che per laFiom provinciale segue direttamente l’azienda. “Ci auguriamo, per il futuro, un cambiamento di rotta nelle relazioni sindacali”.
“Riteniamo molto importante che il giudice abbia accolto il nostro ricorso dichiarando l’anti-sindacalità del comportamento aziendale, obbligando Vipiemme ad astenersi dal reiterare tali atteggiamenti e imponendo la pubblicazione del provvedimento sulla stampa locale e nelle bacheche aziendali a sue spese”, ha commentato oggi Andrea Agazzi, segretario generale della Fiom di Bergamo. “Siamo anche soddisfatti per l’annullamento del provvedimento disciplinare comminato al nostro delegato che ha solo esercitato un diritto. Da sottolineare anche che, nonostante il grave comportamento aziendale, molti lavoratori hanno comunque, coraggiosamente, deciso di aderire agli scioperi”.