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L’epidemia da Coronavirus sta letteralmente fermando l’Italia. Mostre, incontri, convegni, manifestazioni, fiere, festival, spettacoli, ogni giorno vengono annullati, rimandati, spostati. E insieme agli eventi i cittadini sono costretti o scelgono di cancellare vacanze, spostamenti, gite. Basta dare un’occhiata al parcheggio e agli atri praticamente deserti dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per scoprire che i cittadini si guardano bene dal viaggiare. In questo scalo Ryanair ha già cancellato 400 voli dal 17 marzo fino ad aprile, mentre a livello nazionale a causa del crollo delle prenotazioni compagnie come Alitalia, British Airways, Lufthansa e Iberia hanno ridotto la capacità dei propri voli verso il nostro Paese, con cancellazioni o l’utilizzo di aerei più piccoli. Il decreto legge 9/2020, cosiddetto Covid-19, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 marzo, è intervenuto sul tema dei rimborsi per i viaggi annullati in seguito all'emergenza sanitaria. Ma chi ne ha diritto e come comportarsi? Vediamolo punto per punto.
Quando il volo è cancellato. In questo caso il regolamento europeo 261 del 2004 stabilisce per i passeggeri il diritto al rimborso totale del biglietto. È previsto anche un risarcimento dai 250 ai 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta, che è possibile ottenere nel caso di cancellazioni di voli che erano diretti verso città non sottoposte a restrizioni e neanche vicine a zone, quindi se la compagnia ha annullato per motivi economici o di opportunità. Se il volo invece è stato cancellato per ragioni indipendenti dalla volontà della compagnia (potrebbe valere per i voli su Milano, vicina alla zona rossa) non si ha diritto all’indennizzo.
Se il consumatore non può partire. C’è poi il caso di viaggi in aereo, bus, traghetto (in servizio sui laghi) o treno che non sono stati annullati ma sono stati acquistati da persone che non posso partire: residenti, domiciliate o raggiunte da un provvedimento di allontanamento nelle aree della zona rossa; che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, individuate dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri; che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi pubblici e privati, annullati a causa dell'emergenza sanitaria; che hanno acquistato un biglietto con destinazioni estere dove sia stato impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo (per esempio, Israele; info su www.viaggiaresicuri.it). Il decreto legge 9/2020 prevede in questi casi il rimborso di quanto pagato per il trasporto, ma non anche del biglietto della manifestazione o dell'evento che non si terrà più. In alternativa al rimborso è prevista (a scelta dell’operatore da cui si è acquistato il biglietto) l’emissione di un voucher di valore pari a quello del biglietto annullato, da utilizzare entro un anno.
E il pacchetto turistico? Se il consumatore ha acquistato un pacchetto turistico che preveda un soggiorno in un territorio soggetto a limitazioni per motivi di sicurezza, è possibile esercitare il diritto di recesso per sopravvenute circostanze inevitabili e straordinarie, quali appunto epidemie, che incidono sul godimento della vacanza o impediscono il raggiungimento del luogo di destinazione. Per i pacchetti il decreto fa valere l’articolo 41 del Codice del turismo, in modo da garantire il diritto al rimborso senza che vengano defalcate le spese sostenute dall’organizzatore ma anche senza che venga riconosciuto al cliente l’indennizzo supplementare normalmente previsto dal Codice.
Chiedere il rimborso. Per ottenere il rimborso o il voucher bisogna comunicare al vettore di essere in una delle situazioni che fanno scattare il diritto e allegare il biglietto e, nel caso di eventi come concorsi, gare e concerti annullati a causa dell’emergenza sanitaria, anche la documentazione che attesta la programmata partecipazione. La richiesta deve essere mandata entro 30 giorni che decorrono: dalla cessazione del divieto imposto (per esempio quarantena e simili); dall'annullamento o dal rinvio dell'evento programmato; in caso di viaggi all’estero, dalla data di partenza prevista verso un Paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso. Entro 15 giorni dalla richiesta il vettore o l'agenzia di viaggi deve procedere al rimborso integrale del biglietto o all'emissione di un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione.
Se si viaggia in treno. A chi ha acquistato un biglietto ferroviario fino al 23 febbraio 2020, Trenitalia e Italo riconoscono il rimborso integrale per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla tariffa acquistata, in caso di rinuncia al viaggio a causa del Coronavirus.
Gite scolastiche. Confermata la sospensione fino al prossimo 15 marzo di tutti i viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche. La disposizione è valida per le scuole di tutto il Paese. Anche qui oltre la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi del Codice del turismo, i rimborsi devono essere integrali ma senza indennizzi supplementari e può essere emesso un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Rinunciare al viaggio. Se il consumatore decide, nonostante l’assenza di espressi divieti, di rinunciare al viaggio, il rimborso del prezzo versato potrebbe non essere garantito. Se il biglietto è a tariffa rimborsabile, per la restituzione del prezzo valgono le condizioni di vendita del biglietto. Se si rinuncia volontariamente al volo, si ha diritto al solo rimborso delle tasse aeroportuali purché la rinuncia sia effettuata prima del check-in. Se non si vuole più partire per un soggiorno (anche se non c’è nessun impedimento o restrizione), si può annullare il viaggio sapendo però che le condizioni di prenotazione spesso prevedono penali. A tour operator, vettori e hotel, comunque, è possibile chiedere una soluzione bonaria che vada al di là delle condizioni legali.