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Quando la morte di un lavoratore è causata da un tumore professionale, inserito nella tabella Inail, l’Istituto assicuratore non può negare il diritto alla rendita ai superstiti basandosi su altri fattori extralavorativi, che possono solo aver contribuito all’esito fatale. Con la sentenza n. 29767/17 del 12 dicembre, la Cassazione interviene nuovamente in modo inequivocabile a riaffermare che di fronte alla certezza dell’esposizione a inquinanti tossici, definiti come cancerogeni, non si può negare l’origine lavorativa della patologia tumorale e l’Inail non può sottrarsi dall’obbligo di provare l’insussistenza del nesso causale, così come prevede la normativa. In particolare, con questa sentenza, l’Alta Corte ha rigettato la tesi, secondo la quale, il tabagismo può inficiare la prova dell’origine professionale del tumore ai polmoni, riconoscendo il diritto alla rendita Inail agli eredi di un dipendente di una azienda produttrice di macchine agricole, addetto ai forni, alle forge e alla saldatura dei metalli, dal 1963 al 1993.
L’Alta Corte, nel ribadire che quando una malattia è tabellata, come nel caso esaminato, spetta all’Inail l’onere di fornire la prova della insussistenza del nesso causale, afferma che il collegamento tra patologia e lavoro si può escludere solo quando sia accertato che il decesso sia esclusivamente riconducibile ad un fattore esterno extralavorativo, come il vizio di fumare. Con l’ordinanza, la Cassazione ha annullato il verdetto della Corte d’Appello di Perugia che aveva negato la rendita sulla base di questa motivazione, nonostante la Consulenza tecnica d’ufficio, disposta dallo stesso giudice di merito e ripresentata nel ricorso al terzo grado di giudizio, avesse rilevato “l’elevata probabilità di esposizione” a sostanze dannose, quali idrocarburi policiclici, metalli pesanti, amianto e silice libera cristallina. Per la Cassazione, il giudice di merito ha rigettato la domanda di rendita, avanzata dalla vedova, “senza fornire adeguata motivazione sul perché, nonostante la pacifica prolungata esposizione ad agenti patogeni, che presentano coefficienti di rischio cancerogeno, come ampiamente argomentato dallo stesso consulente (…) e sia pervenuta alla conclusione dell’efficacia causale esclusiva del fumo”.
Nel ribadire ancora una volta che per le malattie inserite nella tabella Inail, vale il principio della presumibile origine professionale e che spetta all’Inail l’onere di dimostrare il contrario, la Cassazione, come ha fatto innumerevoli altre volte, ha ribadito come “per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia”.
Ed è sulla scia di questo orientamento che già il 1° dicembre il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso, patrocinato da Massimiliano Del Vecchio, consulente legale di Inca, di un’altra erede, vedova di un dipendente del centro siderurgico tarantino, deceduto nel 2010 per un cancro vescicale, al quale l’Inail aveva negato sia la rendita che l’assegno una tantum, previsti dal Testo unico n. 1124/65. Anche in questo caso, l’Istituto assicuratore è stato condannato al pagamento delle prestazioni, nonostante le “concause” extralavorative, che hanno contribuito al decesso del lavoratore, fossero risultate preponderanti (pari al 75%) dal consulente tecnico d’ufficio. In sostanza, il Tribunale di Taranto, ha ritenuto che comunque l’Inail debba corrispondere le somme, in quanto “il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”.
In buona sostanza, anche quando i fattori extralavorativi risultano preponderanti (75%) nel determinare il decesso del lavoratore, la sola concausa professionale è sufficiente per garantire le tutele di legge. “Ad oggi, non sappiamo se l’Inail farà appello – spiega Silvino Candeloro, della presidenza Inca –. Certo è che la Cassazione con il verdetto del 12 dicembre è stata chiarissima: non si può attribuire alle concause extralavorative un valore preponderante, quando è comunque accertata l’esposizione a sostanze nocive, come l’amianto. Sarebbe quindi auspicabile che l’Istituto si attenesse all’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione, da considerarsi oramai consolidato, senza costringere i lavoratori tecnopatici ad agire le vie legali, che hanno un costo pesante, oltre che per le vittime del lavoro e i loro familiari, anche per la collettività.