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Il comma 26 dell’articolo 1 della legge di stabilità del 2015 (legge 190/2014) prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (tfr); tale facoltà è esercitabile dai dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso il medesimo datore. La norma aggiunge che tale percezione anticipata del tfr deve avvenire mediante liquidazione diretta mensile come “parte integrativa della retribuzione”, da assoggettare a tassazione ordinaria; peraltro tale anticipazione, ancorché considerata come retribuzione, non è imponibile ai fini previdenziali.
Il carattere sperimentale di tale disciplina, ricavabile dallo stesso incipit del testo di legge, ha condotto il legislatore a limitarne temporalmente l’applicazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. Così, il legislatore ha voluto sottoporre a un “periodo di prova” la possibilità di ricevere il tfr in busta paga, al fine di subordinarne l’eventuale estensione temporale a un giudizio ex post sui suoi effetti sui vari soggetti coinvolti – in particolare lavoratori, fondi pensione e imprese – e sulla domanda aggregata. Va subito sottolineato un elemento di grande importanza che caratterizza quest’intervento legislativo: la volontarietà dell’operazione. Il lavoratore è stato messo nelle condizioni di scegliere, in relazione alle sue specifiche esigenze, se richiedere il tfr in busta paga in via anticipata come parte della retribuzione, oppure destinarlo a risparmio, accumulandolo fino allo scioglimento del rapporto di lavoro, oppure ancora destinarlo ai fondi pensione complementari come previsto dal dlgs 252/2005.
La volontà del legislatore di trasferire una parte del risparmio forzoso previdenziale verso i redditi e i consumi è da considerare positivamente, anche sotto il profilo previdenziale; ciò in quanto le promesse pensionistiche future abbisognano, per poter essere effettivamente mantenute, di crescita dell’economia e miglioramento dell’occupazione. Tuttavia, malgrado la maggiore libertà di scelta del lavoratore, da un sondaggio commissionato da Confersercenti emerge chiaramente una scarsa adesione al tfr in busta paga da parte dei lavoratori italiani: appena 6 dipendenti su 100 avrebbero aderito, e solo un altro 11% avrebbe intenzione di farlo entro la fine del 2015.
Dal punto di vista del regime fiscale, la percezione anticipata del tfr viene considerata come “reddito di lavoro dipendente” alla stregua della retribuzione, incidendo negativamente sulle tabelle per il calcolo degli assegni familiari e sulla determinazione dell’Isee, direttamente collegata al regime delle detrazioni: la questione è rilevante soprattutto per i lavoratori nelle fasce di reddito più deboli che dovrebbero essere i principali beneficiari del provvedimento. Unica eccezione prevista dalla legge rispetto alla tassazione ordinaria è la sua esclusione dal computo del credito d’imposta degli 80 euro mensili. Evidentemente, dato che il reddito delle persone fisiche viene tassato con aliquote progressive a seconda del reddito che viene percepito annualmente, al tfr in busta paga si dovrà applicare l’aliquota marginale, ovvero quella che interessa la parte più elevata del reddito.
Differentemente, il tfr riscosso a fine rapporto di lavoro è assoggettato a tassazione separata; ciò comporta, come previsto dall’articolo 19 del Testo Unico delle imposte sui redditi (dpr 917/1986), che l’aliquota da applicarsi all’indennità di fine rapporto deve essere pari alla “aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione”, in tal modo tenendo indirettamente conto delle detrazioni per lavoro e carichi familiari. Per completezza del discorso, si deve precisare che la rivalutazione del tfr è invece sottoposta a una differente tassazione separata con un’aliquota dell’11%, aumentata al 17 per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Non solo. In virtù del regime previsto per la tassazione separata, alla liquidazione erogata a fine carriera non si applicano le addizionali comunali e regionali Irpef. Pertanto, accantonando per un momento gli effetti sui requisiti di accesso alle politiche sociali, l’anticipo del tfr sarà conveniente per i lavoratori con un reddito inferiore a 15.000 euro, per i quali non vi è alcun aggravio fiscale rispetto alla tassazione ordinaria; invece, per coloro che percepiscono un reddito superiore, l’aggravio fiscale andrà aumentando con il crescere del livello di reddito. In realtà, la scelta governativa di considerare il tfr anticipato come una qualsiasi altra fonte di reddito ha creato un disincentivo all’adesione anche per coloro che hanno un reddito fino a 15 mila euro, visto che l’anticipazione può avere effetti sul calcolo sia dell’assegno al nucleo familiare che dell’Isee.
Altro ganglio del provvedimento concerne il sistema di finanziamento alle piccole e medie imprese. Per comprendere tale problematica è necessario mettere in evidenza la “distorsione” che l’istituto del tfr ha subito nel tempo: infatti, mentre da un lato persegue la propria precipua finalità di tutela nei confronti dei lavoratori, dall’altro assicura alle imprese una fonte di (auto)finanziamento a un tasso particolarmente favorevole). Pertanto, potendo pregiudicare la stabilità economico-finanziaria di molte piccole e medie imprese, i lavoratori sarebbero stati disincentivati a optare per l’anticipo del tfr, soprattutto in periodo di crisi. Così, nel marzo 2015 si è giunti a un accordo quadro tra l’Abi, il ministero dell’Economia e il ministero del Lavoro, in virtù del quale gli enti creditizi aderenti potranno erogare finanziamenti a un interesse non superiore al tasso di rivalutazione del tfr, ossia l’1,5% più lo 0,75% del tasso d’inflazione.
Tali finanziamenti sono garantiti da privilegio generale ed esenti da ogni tributo. Qualora il datore di lavoro non riesca a restituire il prestito in un’unica rata entro il 30 ottobre 2018, interverrà il nuovo Fondo di garanzia che opererà in seno all’Inps, ovvero lo Stato è il garante di ultima istanza. Evidentemente, possono ottenere il prestito solo le aziende con meno di 50 dipendenti, poiché le imprese più grandi sono tenute – in base a quanto disposto dalla legge 296/2006 – a versare la quota maturanda del tfr direttamente all’Inps (che poi eroga le prestazioni).
Se le prime evidenze verranno confermate, sarà chiaro che le previsioni governative di adesione e di gettito fiscale verranno smentite: la relazione tecnica di accompagnamento alla legge di stabilità era basata sull’ipotesi di una adesione media attorno al 50 per cento e stimava un gettito aggiuntivo di circa 2 miliardi. Visto il carattere sperimentale del provvedimento, prima di decidere il suo definitivo accantonamento sarebbe forse il caso di ridimensionare gli obiettivi di gettito, applicare una tassazione separata non rilevante ai fini dell’Isee e degli assegni al nucleo familiare e puntare su un parziale recupero di gettito derivante da un’imposta più bassa, ma compensata da una maggiore adesione all’opportunità di anticipo.
*Eticaeconomia