Le pensioni di domani sono a rischio per migliaia di persone, se non si introducono elementi di solidarietà per cambiare il puro calcolo contributivo. Per esempio giovani con lavori discontinui, donne precarie, chi affronta periodi di disoccupazione può avere una pensione molto bassa, per questo è sempre più urgente un intervento di correzione del sistema. E' quanto emerge dal seminario dell'Inca Cgil, dal titolo "Casi emblematici per descrivere il futuro pensionistico di migliaia di persone", che si svolge oggi (8 ottobre) a Roma.

L'Inca presenta un dossier, analizzando una serie di casi concreti per dimostrare che il sistema pensionistico italiano - così com'è oggi - può fare molti danni sulla pelle delle persone. Il seminario è una riflessione, spiega il patronato, "dopo 20 anni dall'introduzione del sistema contributivo di calcolo delle pensioni, sull'adeguatezza o meno dello stesso, non tanto in via generalizzata, ma riflettendo attraverso alcuni casi individuali reali sulle povertà". Si pensa, in particolare, "ai giovani che spesso hanno lavori discontinui, alle donne precarie o che perdono il lavoro in età avanzata, a chi incorre in episodi ripetuti di disoccupazione e si vede accreditata una contribuzione figurativa limitata, a chi percepisce bassi stipendi, a chi si ammala gravemente e non può più lavorare, magari avendo a carico figli minori".

I singoli casi, va specificato, "non riguardano certamente la generalità dei lavoratori e lavoratrici che sono iscritti al sistema contributivo, ma una quota di persone che, già oggi è a forte rischio di povertà; se non si introdurranno dei correttivi assisteremo al peggioramento della situazione in generale". Nei prossimi cinque/sei anni, infatti, "assisteremo alla graduale uscita dal mondo del lavoro di coloro che andranno in pensione con il sistema prevalentemente retributivo, avendo già maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Successivamente, la popolazione attiva che si avvicina al pensionamento sarà composta da coloro che avranno diritto al calcolo con il sistema misto (non avendo maturato i 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995) e diventeranno sempre più numerose le fasce di persone per le quali si applicherà il solo calcolo contributivo per la liquidazione delle loro pensioni. Riteniamo che, anche per ragionare in prospettiva, sia utile l’attenzione proprio su questa ultima fascia".

LE PROPOSTE DELL'INCA
Oggi è ancora possibile introdurre una serie di correzioni che, con spesa limitata e spalmata nel tempo, possono alleviare la situazione di disagio di tante famiglie, che rischiano la povertà e l'esclusione sociale. L'Inca illustra le sue proposte: reintrodurre l’integrazione al minimo, per integrare importi di pensione troppo bassi che non raggiungono neppure il minimo vitale; eliminare i massimali alla contribuzione figurativa sui trattamenti legati alla disoccupazione involontaria Naspi, perché le persone vengono penalizzate due volte, prima quando perdono il lavoro e successivamente per la misura della propria pensione che si riduce; diversificare l’aspettativa di vita tenendo in considerazione che le varie tipologie di lavoro non sono tutte uguali; in particolare, necessitano una particolare attenzione i lavori usuranti per consentire un'uscita anticipata dal lavoro, aggiornando anche i coefficienti di trasformazione per il calcolo della misura; eliminare le incongruenze e le disparità tra lavoratori, come ad esempio la possibilità di andare in pensione anticipatamente solo per coloro che maturano importi di pensione più alti; introdurre la possibilità di riscatto della maternità facoltativa, anche oltre i cinque anni previsti e eliminare la diversa valorizzazione retributiva dei periodi figurativi; rilanciare l’opzione donna, riducendo il danno economico attraverso la revisione del metodo di calcolo di queste pensioni; considerare le maggiorazioni contributive previste per determinate categorie di lavoratori (per esempio invalidi civili, del lavoro, non vedenti e sordo muti) ai fini del calcolo della pensione.  

I CASI CONCRETI

Assegno e pensione di inabilità
Maja, 36 anni, nata il 27/5/1979. Anzianità contributiva complessiva pari a n. 356 settimane (6 anni e 10 mesi circa), così composta:
- dal 1/6/2002 al 31/10/2009 n. 326 settimane da collaboratore familiare;
- dal 9/12/2009 al 30/6/2010 n. 30 settimane di disoccupazione.
Maja si ammala e dall'1 luglio 2010 percepisce l’assegno ordinario di invalidità per un importo di circa €50 lordi mensili, ma non riprende più il lavoro. Successivamente, le sue condizioni di salute si aggravano. Quindi, nel 2014 le viene riconosciuta la pensione di inabilità assoluta e permanente e con essa una maggiorazione contributiva, come se avesse effettuato i versamenti previdenziali fino a 60 anni di età. Nonostante l’incremento di 1.309 settimane, ovvero 25 anni e 2 mesi (maggiorazione convenzionale fino a 60 anni di età), l’importo del trattamento passa a circa € 260 lordi mensili, senza avere diritto a nessun trattamento di integrazione al minimo, poiché il sistema contributivo di calcolo della pensione non lo consente. Se avesse avuto, invece, anche una sola settimana di contribuzione precedente il 1° gennaio 1996, soddisfacendo i limiti reddituali personali e coniugali, le sarebbe stato garantito il trattamento minimo (501,89 euro per il 2015).

Minore a rischio povertà
Ramadan, nato il 18.2.1963 e deceduto il 20.10.2014, ha un’anzianità contributiva complessiva pari a n. 508 settimane (9 anni e 9 mesi circa), così composta:
- dal 1/11/2002 al 23/9/2013 n. 431 settimane da lavoro dipendente privato;
- n. 77 settimane di disoccupazione.
Si ammala e non può più lavorare. Dal 1° dicembre 2013 percepisce la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa e con essa una maggiorazione contributiva come se avesse effettuato i versamenti previdenziali fino a 60 anni di età. Nonostante l’incremento di 480 settimane, ovvero 9 anni e 3 mesi (maggiorazione convenzionale fino a 60 anni di età), l’importo del trattamento è pari a circa € 340 lordi mensili. Dal 1° novembre 2014, gli eredi di Ramadan – coniuge casalinga Drite nata il 13/4/1969 e figlio minorenne Endris nato il 19/5/2003 - percepiscono la pensione di reversibilità, nella misura dell’80%, di € 276,37 lordi mensili, a cui si aggiunge l’assegno al nucleo familiare di € 137,50 (in pratica la metà dell’importo del trattamento pensionistico). Anche in questo secondo caso, la famiglia di Ramadan non può ricevere l’integrazione al minimo della pensione di reversibilità perché il sistema contributivo di calcolo delle pensioni non lo consente. La cosa è particolarmente grave perché mentre per la moglie di Ramadan si può ipotizzare che cerchi un lavoro, per il figlio minore l’importo della sua pensione di reversibilità è così irrisorio da pregiudicare il suo futuro. Con una sola settimana di contribuzione precedente il 1° gennaio 1996, soddisfacendo i limiti reddituali previsti, sarebbe stato garantito il trattamento minimo sulla pensione di inabilità.

Un dipendente pubblico 37enne
Marco, nato il 20/7/1978, lavora presso un Ente Parco con iscrizione all’ex Inpdap dal 1/8/2008. Nel 2014 ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a € 18.682 e ha svolto il servizio militare per un anno tra il 1998 e il 1999. Dal 1/8/2005 al 31/7/2008 è stato collaboratore a progetto. Marco ha un’anzianità contributiva complessiva alla data del 30.9.2015 pari a 11 anni e 2 mesi, così composta:
- 8 anni e 2 mesi nell’ex Inpdap (compreso il servizio militare);
- 3 anni nella gestione separata dell’Inps.
In caso di malattia grave, Marco potrebbe percepire solo la “pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa”, poiché ha già maturato i requisiti richiesti di 5 anni di contribuzione di cui 3 nell’ultimo quinquennio. Se invece la Commissione medica dovesse riconoscergli soltanto una inabilità inferiore (ovvero, l’incapacità a svolgere qualsiasi “proficuo lavoro”), scatterebbe immediatamente il licenziamento, senza poter avere nessuna pensione, per la quale occorrono almeno 15 anni di versamenti contributivi; e con pochissime prospettive di reimpiego. Inoltre, se volesse trasferire i contributi ex Inpdap presso l’Inps, potrebbe farlo solo pagando oneri pesanti perché, a partire dal 2010, le ricongiunzioni sono diventate onerose ed è stata abrogata la legge n. 322/1958, che consentiva un’altra possibilità di trasferimento gratuito, con la conseguenza di non poter richiedere neanche l’assegno ordinario di invalidità. Nel caso in cui Marco dovesse lavorare senza interruzioni gli si prospettano le seguenti possibilità di pensionamento:
- pensione anticipata - presumibilmente a 66 anni e 3 mesi di età - con 20 anni di contribuzione effettiva, sempreché riuscirà a maturare un importo pensionistico di almeno 2,8 volte quello dell’assegno sociale (impossibile col reddito che percepisce);
- pensione di vecchiaia – presumibilmente a 69 anni e 7 mesi di età, con 20 anni di contribuzione, sempreché l’importo di pensione maturato sia di almeno 1,5 volte quello dell’assegno sociale (circa 672,78 euro nel 2015).

Il lavoro povero e discontinuo
Matteo, nato il 16/11/1988, 27enne dipendente privato a tempo determinato, a volte anche part-time”. Ha lavorato:
- come apprendista dal 1/6/2004 al 26/9/2010;
- da dipendente privato dal 1/3/2011 a tutt’oggi.
Ha percepito l’indennità di disoccupazione Aspi dal 16/12/2013 al 13/6/2014. Al 30 giugno 2015, Marco non ha maturato neanche 5 anni di contribuzione e, dunque, in caso di malattia non avrebbe diritto neanche all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Se la sua carriera professionale dovesse seguire lo stesso andamento, sarà difficile – anzi, impossibile - per lui perfezionare il diritto alla pensione anticipata, per la quale tra il 2016-2018 sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi, o, in alternativa, 63 anni e 7 mesi di età, 20 anni di contribuzione effettiva e aver maturato un importo pensionistico di almeno 2,8 quello dell’assegno sociale (1.255,86 euro nel 2015). Matteo, inoltre, non potrebbe andare in pensione di vecchiaia alla stessa età prevista per i lavoratori assicurati prima del 1° gennaio 1996, per mancanza del requisito minimo di pensione maturato, pari almeno a 1,5 volte quello dell’assegno sociale (672,78 euro nel 2015). L’unica prospettiva è quella di poter accedere alla pensione di vecchiaia, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo maturato, presumibilmente a 74 anni di età. La legge n. 214/2011 aveva previsto questo pensionamento a 70 anni di età, ma l'Inps ha adeguato anche questo requisito anagrafico all’incremento della speranza di vita (diventati 70 anni e 3 mesi nel 2013-2015 e 70 anni e 7 mesi nel 2016-2018). Dal 1° gennaio 2019 ci sarà un ulteriore adeguamento legato all’aspettativa di vita. Da questa data seguiranno adeguamenti con cadenza biennale. Non è quindi possibile indicare l’età effettiva del pensionamento.

Il caso opzione donna
Nadia, nata il 16/07/1953, decide di anticipare il pensionamento a 62 anni, anziché aspettare i 67 e ha un’anzianità contributiva complessiva pari a 35 anni:
- dipendente privata dal 1/9/1982;
-4 anni riscattati per corso di laurea.
Dal 1° settembre 2015 percepisce la pensione di anzianità in regime sperimentale donna (art. 1, comma 9, legge n. 243/2004), liquidata interamente col sistema contributivo. L’importo del trattamento erogato è di € 21.000 lordi annui. Alla stessa data, l’importo calcolato con il sistema retributivo è di circa € 30.000. Col calcolo contributivo perde € 9.000 l’anno lordi, ma anticipa il pensionamento di circa 5 anni. Considerando una vita media delle donne di 84 anni, tralasciando le rivalutazioni annuali, Nadia percepirà complessivamente, nel corso di 22 anni circa € 462.000 lordi. Col calcolo retributivo, realizzato sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 1/9/2014, invece, per 17 anni circa, percepirebbe complessivamente € 510.000 lordi, con un risparmio per le casse dell’Inps di circa 50 mila euro lordi, quasi due volte la pensione di due anni. Fa notare l'Inca: "Il presunto costo a carico dell’Inps per la prosecuzione dell’opzione donna dopo il 2015 secondo noi è sostenibile perché, spalmato nel tempo e in molte proiezioni, come quella evidenziata, si rivela addirittura favorevole per le casse dell’Inps".