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"Il decreto legislativo, varato dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio, è una colossale presa in giro, perché sopprime la collaborazione a progetto, ma non le collaborazioni coordinate e continuative che, nell'ordinamento, non hanno alcuna disposizione di tutela. Per cui il loro compenso, la loro durata di prestazione, la facilità con cui il commettente può interrompere il rapporto in ogni momento, tutto ciò è assolutamente confermato. Dunque, alle false partita Iva si sono aggiunti ora anche i falsi sul Jobs act". Così Claudio Treves, segretario generale di Nidil Cgil, intervistato oggi da RadioArticolo1 nel corso della trasmissione ItaliaParla (PODCAST).
"Alcuni giuslavoristi pensano che alla fine la riforma del mercato del lavoro del Governo avrà effetti sull'universo delle partite Iva: in assenza di un efficace riordino delle forme contrattuali, potrebbe aumentare il ricorso alle partite Iva da parte delle aziende, che le utilizzerebbero, come spesso fanno, per sfruttare manodopera. Di certo, le agevolazioni contributive rilevantissime, per quanto riguarda il lavoro a tempo indeterminato, a cui si aggiunge la possibilità di licenziare i lavoratori a tempo indeterminato senza particolari rischi per l'imprenditore, stanno convincendo le imprese a spostare le assunzioni verso questa forma di rapporto. Inoltre, non ci saranno più contratti di collaborazione a progetto, ma esisteranno partite Iva e Co.co.co., con ancora meno rischi per l'impresa. Ciò può determinare una polarizzazione dei flussi occupazionali, da un lato verso rapporti di lavoro formalmente a tempo indeterminato, ma di facilissima risoluzione; dall'altro, verso rapporti compiutamente al di fuori della sfera delle tutele", prosegue il dirigente sindacale.
"A proposito di partite Iva, grazie a una nostra indagine conoscitiva, condotta attraverso un questionario on line, abbiamo scoperto che oltre il 40% sono false. Risultato allarmante, ma non sorprendente, per noi. Ricordiamoci che dal primo gennaio sono entrati in vigore i cosiddetti criteri di presunzione della riforma Fornero; nel senso che una legge del 2012 è stata frenata da una disposizione introdotta successivamente, che ha bloccato per due anni ciò che quella legge prevedeva. Ovvero una presunzione, diciamo di subordinazione, per i titolari di partita Iva, a cui si potessero applicare due delle seguenti tre condizioni: un rapporto di lavoro prevalente, nel senso di una committenza che contasse per almeno l'80% del reddito di quel lavoratore esaminato su due anni; una durata della committenza di almeno otto mesi, anche questo da analizzare su un arco di tempo di due anni; la predisposizione da parte del committente di sedi e strumenti di lavoro".
"Se il lavoratore, titolare di partiva Iva - prosegue Treves -, rientra in due di queste tre fattispecie, allora, secondo la legge Fornero, si può presumere che sia in realtà un titolare falso di partita Iva, e da ricondurre quindi nell'ambito del lavoro subordinato. Tale impianto è entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno, e ora il Governo si appresta a cancellarlo nello schema di Dl, di cui abbiamo parlato prima. Il nostro questionario fotografa, sulla base delle risposte che le persone hanno deciso di dare, quali potrebbero essere gli effetti di questa normativa, se venisse applicasse oggi, e quindi i risultati dicono che su 100 persone, 42 rientrano nelle condizioni previste dalla legge Fornero per essere dichiarate false", osserva ancora Treves.
"Il nostro pezzetto di contrattazione inclusiva, nei confronti dei lavoratori non subordinati, lo facciamo da una decina d'anni. E abbiamo anche raccolto gli accordi sottoscritti, presentandoli all'ultimo congresso con un libretto che si chiama 'Le frontiere della contrattazione inclusiva'. Il criterio che abbiamo scelto è quello che dovrebbe seguire un sindacato, partendo dalla condizione di lavoro delle persone. Abbiamo firmato intese con aziende della formazione, a cominciare dai Foa, con il mondo delle organizzazioni non governative, con società di ricerca di mercato. In tutti i casi, abbiamo definito che le figure che svolgevano attività tipica dell'impresa non potevano avere altro rapporto, e quindi altri diritti, che non quelli del lavoro subordinato, mentre chi forniva apporti professionali qualificati e rivolti a una pluralità di committenti senza vincoli di orario e pagato a risultato, quello non solo era un lavoro autonomo legittimo, ma a quel lavoratore andavano estesi, compatibilmente con le peculiarità della prestazione, diritti fondamentali, come infortunio, maternità, malattia, diritto all'aggiornamento. Ecco, quando penso allo Statuto dei diritti dei lavoratori da aggiornare, penso a un'operazione del genere; cioè, garantire che al di là delle forme con cui la prestazione lavorativa viene svolta, alcune cose siano previste a prescindere. Questa, in realtà, era l'ispirazione del legislatore del 1970, solo che all'epoca aveva di fronte una rappresentazione del mondo del lavoro assai più semplificata dell'odierna: c'era il lavoro subordinato, punto", spiega il responsabile di Nidil.
"Il principio che, a parità di lavoro corrisponda parità di retribuzione e parità di diritti, dev'essere all'interno del nuovo Statuto dei lavoratori. Si tratta di un'operazione tutt'altro che semplice, Penso a un concetto tipico del lavoro subordinato, che invece dev'essere declinato anche per il lavoro non subordinato, come il diritto al riposo: per il lavoratore dipendente significa orario e ferie, mentre per il lavoratore autonomo è chiaro che non si può dare un limite preciso, inteso come le otto ore. Ma il diritto al riposo deve sostanziare il riconoscimento del diritto al recupero psicofisico: non tanto le ferie, quindi, ma un concetto che tenga conto delle peculiarità di quel lavoro", aggiunge Treves.
"In quanto componente della Cgil, stiamo conducendo una discussione all'interno dell'organizzazione su come impostare la prossima stagione contrattuale. Nei ccnl da rinnovare, vogliamo provare a introdurre una sezione specifica che riguarda l'ambito in cui sia possibile ricorrere al lavoro autonomo in una determinata sfera di applicazione. Poi, vogliamo introdurre un riferimento alla contrattazione di secondo livello, per definire le modalità con cui la prestazione di lavoro autonomo può svolgersi. E, inoltre, quali diritti siano associati a quella prestazione, a cominciare dalla parità della condizione economica, che non può essere inferiore a quella del lavoratore subordinato corrispondente. Ma poi deve sostanziarsi, ad esempio, in un diritto fondamentale per quei lavoratori, che finora è sempre stato a loro carico, cioè il diritto alla formazione e all'aggiornamento", conclude il sindacalista.