Centri d’Identificazione ed Espulsione (CIE)
Istituiti nel 1998 con la D. Lgs. 268/98 (c.d. Legge Turco-Napolitano) come strutture preposte al
trattenimento degli stranieri irregolari destinati all'espulsione, i centri per la detenzione
amministrativa nel corso degli anni hanno iniziato a ricevere un numero crescente di categorie di
persone e al momento in cui si scrive a loro interno è possibile incontrare:
· cittadini comunitari;
· richiedenti asilo;
· stranieri che hanno vissuto molti anni, alcuni con casa, famiglia e figli in Italia (il 50% degli
intervistati era in Italia da più di 5 anni, di cui molti anche da più di 10 anni. Nel complesso,
il tempo medio di permanenza in Italia dei trattenuti intervistati è di 7 anni e 4 mesi);
· stranieri nati in Italia;
· stranieri appena arrivati in Italia;
· stranieri con permesso di soggiorno scaduto (il 30% degli intervistati);
· stranieri e cittadini comunitari provenienti dal carcere (45% dei trattenuti secondo i dati
riferiti dall’ente gestore o dalle Prefetture);
· cittadini stranieri destinatari di un ordine di espulsione come sanzione alternativa alla
detenzione.
Il pacchetto sicurezza dell'agosto 2009 ha esteso da 60 a 180 giorni illimite massimo di trattenimento nei Cie.

CARA
Sono strutture istituite nel 2008, dove il richiedente asilo soggiorna, con la libertà di uscire
dalla struttura nelle ore diurne, in attesa di essere identificato e di accedere alla procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato. Sono un’evoluzione dei CDI (Centri d’Identificazione),
istituiti per ospitare richiedenti asilo nel 2002 attraverso la legge n.189 (detta legge Bossi-Fini) e
divenuti operativi nel 2004 con il regolamento attuativo.

CDA
Sono in teoria strutture in cui dovrebbero essere trasferiti i migranti appena arrivati,
indipendentemente dal loro status giuridico, per garantire loro primo soccorso e accoglienza ed
emanare un provvedimento che ne legittimi la presenza sul territorio o ne disponga
l’allontanamento. Nell’attesa vivono in una condizione non chiaramente disciplinata dalla legge, ma
che solitamente si traduce in uno stato di trattenimento non definito temporalmente e non
convalidato da alcun giudice.