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Le norme per l'estensione dei diritti alle mamme e ai papà che lavorano, ai fini della conciliazione, sono uno degli intenti ‘pluridichiarati’ da alcuni decreti attuativi del Jobs Act. “Nella Legge di stabilità ritroviamo misure frammentarie, spezzettate nel testo – spiega Marina Boni, dell’Inca nazionale -, che si limitano a prolungare per il 2016 alcune norme già in vigore, come quelle relative a voucher baby sitting e asilo nido, con l'intenzione, che deve essere confermata da un decreto da emanare entro 60 giorni di estendere questa opportunità alle lavoratrici autonome e alle libere imprenditrici”. L’altra novità riguarda il congedo obbligatorio per il padre che viene raddoppiato, portandolo a ben due giorni. “Fermo restando il valore positivo di aver sancito normativamente il congedo obbligatorio come utile ai premi di produttività, ben poca cosa, verrebbe da dire – osserva Boni – considerando il progetto di legge presentato con grande enfasi dalla vice presidente del Senato, Valeria Fedeli, che ne prevedeva 14, ecco il misero risultato!" Ma vediamo nel dettaglio, cosa prevedono i commi relativi alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro.
Comma 183, congedo di maternità e premi di produttività: il periodo di congedo obbligatorio di maternità viene computato ai fini dei premi di produttività. Si rinsalda con una norma esplicita un indirizzo di derivazione europea e in Italia contrattuale, per cui il periodo di congedo di maternità viene considerato come effettivamente lavorato, ai fini di ogni emolumento ottenuto durante l’assenza obbligatoria della lavoratrice;
comma 205, raddoppio del congedo obbligatorio del lavoratore padre: si prevede per l’anno 2016 il diritto a usufruire del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente, inizialmente previsto, come misura sperimentale, solo per gli anni 2013-2015. Il giorno di congedo obbligatorio per il padre raddoppia, arrivando quindi a due giorni. Nulla viene modificato per i due giorni di congedo facoltativo, che vengono comunque, come è noto, sottratti al congedo obbligatorio della madre lavoratrice. Le modalità dell’utilizzo del congedo rimangono quelle previste dal decreto applicativo del ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 22.12.2012, in attuazione dell’art.4,comma 24, lettera a), della legge 92/2012. Le riassumiamo per comodità di lettura : i giorni di congedo devono essere utilizzati entro cinque mesi dalla nascita, vanno richiesti con un preavviso di 15 giorni, sono retribuiti dall’Inps al 100% e vengono accreditati figurativamente;
comma 298, riscatto della laurea e del congedo parentale: il 298 risolve una annosa questione sulla quale l’Inca, negli anni scorsi, ha attivato un contenzioso significativo. Finalmente viene riconosciuta la possibilità di cumulare il congedo parentale con il riscatto del periodo di laurea, che per molti genitori ha costituito un gravissimo ostacolo. Viene abolito il comma 2 dell’art. 14 del dlgs 503/1992. Il testo del comma apre a una serie di possibilità ai fini pensionistici che vanno vagliate attentamente;
commi 282 e 283, estensione e conferma del voucher baby-sitting o asilo nido: per il 2016, in via sperimentale, viene estesa la possibilità di usufruire del voucher baby-sitting o asilo nido anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ovviamente per i soli tre mesi per i quali queste lavoratrici possono usufruire del congedo parentale. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, deve essere adottato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con i criteri di accesso e le modalità per l’uso del beneficio in questione.