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Una delegata sindacale, dipendente della Chef Express, è stata reintegrata sul posto di lavoro con una sentenza del Tribunale di Bologna. Lo rende noto la Filcams Cgil cittadina, in un comunicato. Il pronunciamento è arrivato il 26 settembre: la lavoratrice del locale “la Pioppa Est” di Bologna, secondo il testo, è stata licenziata illegittimamente nel maggio scorso, per questo viene ordinata la corresponsione delle retribuzioni dal licenziamento fino al giorno dell’effettivo reintegro.
La delegata sindacale della Chef Express, con istanza congiunta della Filcams e l'assistenza legale dello studio legale Piccinini associato alla Cgil con il patrocinio dei legali Bruno Laudi e Stefania Mangione, ha impugnato come illegittimo il licenziamento attraverso il quale l’azienda contestava l’utilizzo del permesso sindacale non in coincidenza con il turno pomeridiano. “Da evidenziare – riferisce il sindacato – che il giorno in cui la delegata ha usufruito del permesso sindacale un investigatore privato, su incarico dell‘azienda, ha controllato come la lavoratrice utilizzava i permessi”.
Nonostante i vari tentativi dell‘azienda di evitare il giudizio offrendo una somma alla lavoratrice per l'impugnazione, respingendo le proposte economiche di risarcimento avanzate continuamente in tutte le fasi del dibattimento la lavoratrice assieme alla Filcams Cgil chiedevano fin da subito il reintegro, ritenendo il licenziamento lesivo del diritto dell’esercizio dell’attività sindacale e registrandone la coincidenza con un’attività sindacale intensa dovuta alla necessità di fronteggiare e risolvere problematiche persistenti nel luogo di lavoro.
La sentenza, per il sindacato, “finalmente stabilisce la correttezza e la buona fede della delegata, che ha svolto l’attività sindacale anche in momenti diversi rispetto al turno di lavoro, e la coincidenza dell’interesse individuale con l’interesse collettivo del sindacato. Stabilisce inoltre che l’attività sindacale può essere svolta in fascia oraria diversa rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa, riaffermando una piena e reale agibilità sindacale”.
“Si tratta dunque di un risultato importante – conclude –, che riafferma tutta l’attualità del diritto alla reintegra in caso di licenziamento illegittimo, e il diritto delle organizzazioni sindacali di poter svolgere in libertà l’attività sindacale così come previsto dallo Statuto dei lavoratori”.