In via sperimentale per l’anno 2015, è stata introdotta dalla legge n. 183/2014, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa denominata Dis Coll. La legge prevede che per tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, l’indennità sia riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L’indennità sostituisce dal 1° gennaio 2015 la vecchia indennità Una Tantum. Nella bozza del decreto legislativo n.135, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, attualmente in attesa del parere non vincolante delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, per essere successivamente approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale affinché entri in vigore, la Dis-Coll è riconosciuta ai co.co.co e ai co.co pro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda (art 1, comma 2, lettera c del dlgs 181/2000 e successive modificazioni);
  • far valere nel periodo dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dell’attività lavorativa e l’evento stesso di cessazione, almeno tre mesi di contribuzione;
  • far valere, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione, almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di co.co.co o co.co.pro di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che da diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
L’indennità, è pari al 75% della retribuzione mensile media fino a 1.195 euro, più il 25% della differenza tra tale importo e la retribuzione effettiva media, fino ad un importo mensile massimo spettante di 1.300 euro (nel 2015). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.L’indennità è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio precedente l’evento disoccupazione fino al predetto evento.

A fini della durata non sono presi in considerazione i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi. Per i periodi di fruizione della Dis-Coll non sono riconosciuti i contributi figurativi.

E’ previsto che la domanda
vada presentata all’Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. L’indennità spetta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia non essendo ancora entrata in vigore la normativa, alcuni lavoratori pur avendo maturato i requisiti per richiedere l’indennità Dis-Coll si trovano impossibilitati a farlo per la mancanza delle procedure telematiche che l’Inps non ha ancora messo a disposizione sul proprio sito istituzionale. L’Inca ha già posto all’Inps la questione del termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, infatti molti lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la domanda e per cause non imputabili ad essi sono impossibilitati a fare richiesta e quindi si ritroverebbero penalizzati ai fini del riconoscimento del proprio diritto alla prestazione.

Il patronato ha quindi chiesto all’Inps che il suddetto termine di decadenza di 68 giorni, per i lavoratori che hanno già maturato i requisiti, venga posto da quando l’Istituto metterà a disposizione le procedure telematiche per l’invio delle domande di indennità e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre potrebbero verificarsi dei casi in cui il lavoratore che ha maturato il diritto alla disoccupazione si rioccupi, con contratto superiore a 5 giorni, prima che l’Inps abbia messo a disposizione la procedura per la richiesta dell’ammortizzatore sociale.

Il consiglio ai suddetti lavoratori è dunque quello di recarsi nelle sedi NIdiL e Inca per una consulenza specifica sulla sussistenza del loro diritto a percepire l’indennità.