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Nell'accogliere un ricorso per condotta antisindacale promosso dalla Filcams di Chieti nei confronti della cooperativa Adrilog, che cura i servizi di logistica nei magazzini di una azienda del terziario, il tribunale di Vasto ha sancito - con una importante e molto innovativa decisione - come debba comportarsi un'azienda nel corso di una trattativa sindacale nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede. Il provvedimento è di estremo interesse in quanto per la prima volta enuncia i comportamenti che devono caratterizzare l'azienda in un leale e trasparente confronto con il sindacato durante la fase di rinnovo di un accordo. Come vedremo più avanti, la decisione è inoltre il primo caso di astreinte applicata a una controversia di lavoro (si tratta di una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo da parte del datore). Per comprendere l' importanza del provvedimento bisogna tuttavia fare un necessario passo indietro.
Nel corso del 2021 la Adrilog avvia una trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale deliberatamente escludendo la Filcams che da anni si batte per migliorare le condizioni di lavoro all'interno del magazzino. La vicenda - come era facile prevedere - finisce in tribunale e si conclude con un accordo con il quale la Adrilog si impegna a "riaprire" il tavolo di trattativa consentendo anche alla Filcams di partecipare al rinnovo. La nuova trattativa sin da subito risulta una farsa in quanto il presidente della cooperativa dichiara apertamente che non intende modificare l'accordo già raggiunto con altre organizzazioni sindacali. La “trattativa” si conclude così in un unico rapido incontro nel quale l'azienda non mostra alcuna disponibilità neppure per ascoltare le proposte del sindacato.
A tale atteggiamento seguono alcune provocazioni plateali del presidente della cooperativa che convoca i lavoratori iscritti alla Filcams per un "sondaggio" sul gradimento dell’accordo sottoscritto dalle altre sigle che condizionava loro il riconoscimento dei buoni pasto. Inevitabilmente la Filcams promuove un secondo ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori censurando la condotta dell'azienda.
Il tribunale di Vasto ha accolto il ricorso del sindacato accertando la plateale mala fede della società nella gestione della trattativa confermata anche dalle successive "provocazioni". La decisione, ritenuta la condotta lesiva delle prerogative del sindacato, ha obbligato la Adrilog a riavviare un nuovo confronto imponendo, questa volta, alla cooperativa di adottare, tuttavia, puntuali comportamenti al fine di assicurare una effettiva negoziazione rispettosa della necessaria dialettica sindacale.
La società è stata pertanto condannata a convocare nuovamente il sindacato per intavolare una genuina trattativa nel corso della quale Adrilog dovrà non solo consentire alla Filcams di illustrare la piattaforma rivendicativa, ma sarà tenuta altresì avviare una reale consultazione con l'obbligo di fornire una adeguata e motivata risposta a tutte le rivendicazioni avanzate che non dovessero essere accolte. Il diritto ad una motivazione plausibile è una conquista importante per il sindacato che d'ora in avanti potrà pretendere, in caso di indisponibilità aziendale ad accettare le sue richieste, di ottenere ragioni oggettive e plausibili basate su concreti elementi.
Il risultato di una trattativa non è più rimesso all'arbitro dell'azienda ma dovrà essere il frutto di un confronto effettivo basato su dati oggettivi che dovranno essere messi a disposizione delle rappresentanze dei lavoratori. Il giudice rafforza l'ordine con il quale impone all'azienda un obbligo applicando una cosiddetta astreinte. Con l'astreinte il giudice impone a colui che è obbligato a fare o astenersi dal porre in essere un determinato comportamento una sanzione pecuniaria rilevante per ogni giorno di ritardo.
La misura ha una indubbia efficacia deterrente e stimola l'adempimento "spontaneo" dell'obbligo imposto dal giudice. Non è un caso, infatti, che la Filcams sia già stata già riconvocata dall'azienda al tavolo di trattativa per un confronto – questa volta è da sperare - nel pieno rispetto dei doveri di correttezza e buona fede. É un notevole passo avanti per garantire la genuina contrattazione con il sindacato rappresentativo messa costantemente a rischio nell'attuale contesto caratterizzato da un esasperato dumping contrattuale che consente alle aziende di avere a disposizione una miriade di sigle, spesso prive di rappresentatività, disposte a sottoscrivere ogni tipo di accordo nella esasperata ricerca di un consenso.