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Con effetto dal 1°luglio 2021 il legislatore ha introdotto un termine mobile al “blocco” dei licenziamenti, legato alla possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali, ovvero alle caratteristiche soggettive dei datori di lavoro o al loro settore di appartenenza. L’attuale quadro normativo induce ad alcune riflessioni.
Il licenziamento, anche alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 59 del 2021 in tema di licenziamento economico, tanto più nella perduranza, sino al 31-12-2021, dello stato emergenziale, costituirà effettivamente l'extrema ratio (e non il frutto di un insindacabile arbitrio)? Si ritiene che i datori di lavoro dovranno anzitutto adottare soluzioni organizzative prevedenti l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal legislatore, e ciò, a maggior ragione, alla luce dell’avviso comune tra governo e parti sociali del 29 Giugno 2021.
Inoltre, le imprese beneficiarie delle garanzie pubbliche rilasciate sui finanziamenti bancari da Sace (società con socio unico Cassa depositi e prestiti specializzata nel sostegno alle imprese) ai sensi delle disposizioni introdotte del decreto Liquidità, avendo assunto l’impegno, per tutta la durata del finanziamento, a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, dovranno necessariamente confrontarsi su svariati temi con le organizzazioni sindacali.
In tal senso, il chiaro disposto dell’art.1 L.40/2020 (di conversione del Dl 23/2020, con le successive modifiche introdotte dall’art. 1 cc. da 206 a 209 della gegge di bilancio) secondo il quale le garanzie sono rilasciate a condizione che l'impresa che ne beneficia assuma l'impegno a “gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali” e che il finanziamento venga destinato a sostenere attività che siano localizzate in Italia, con l’impegno a non delocalizzare.
Lo scopo del legislatore è quello di influire sulle scelte imprenditoriali “uniformandole” alle linee “programmatiche” che hanno caratterizzato buona parte della legislazione emergenziale, e che vedono nella collaborazione con le parti sociali, nel divieto di licenziamento (mitigato da specifiche ipotesi derogatorie) e nella possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con oneri “a carico” dello Stato, i perni fondamentali per la tenuta economica e sociale del Paese.
La ratio della disposizione sembra chiara: contrastare riduzioni di personale causate dall’emergenza Covid-19. Pertanto gli accordi dovrebbero riguardare svariati atti di gestione dei livelli occupazionali: licenziamenti individuali, esternalizzazioni, procedure di licenziamento collettivo eccetera.
L’intervento pubblico “mirato” previsto dal legislatore emergenziale da un lato protegge le imprese dalla crisi di liquidità indotta dalla pandemia, dall’altro i lavoratori che in tali imprese prestino l’attività lavorativa dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito. L’interesse, di rilevanza pubblica, al corretto utilizzo delle risorse finanziarie legittima il sindacato, quale “soggetto” rappresentativo di interessi particolarmente meritevoli di tutela secondo il legislatore, ad esigere da parte dell’impresa beneficiaria della garanzia Sace il rispetto dell’impegno a gestire con accordo sindacale i livelli occupazionali. Conseguentemente, la violazione di detto impegno potrà costituire condotta antisindacale (con possibili ripercussioni sulla validità degli atti assunti unilateralmente).
Nella misura introdotta dal decreto Liquidità è possibile individuare un nesso di reciprocità tra il beneficio consistente nella garanzia di Stato e l’adempimento degli impegni individuati dal legislatore e assunti dall'impresa beneficiaria. Sussiste senza dubbio l’interesse di soggetti terzi (sindacato-lavoratori) alla gestione tramite accordi sindacali dei livelli occupazionali, e pur non avendo ad oggetto la disposizione emergenziale l’attribuzione di un determinato trattamento economico-normativo, viene posto un “limite” all’esercizio dei poteri unilaterali del datore di lavoro in favore dei dipendenti.
In ogni caso l’utilizzo dei finanziamenti “garantiti” potrà assumere una specifica rilevanza anche nella valutazione della legittimità dei licenziamenti individuali e/o collettivi, ove si considerino i vincoli “di scopo” posti dal legislatore alla destinazione delle somme erogate.