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Con il decreto decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 era stata prevista l’introduzione nel nostro ordinamento di un nuovo “Codice delle crisi d’impresa”: si poneva l’obiettivo di introdurre, attraverso l’istituto delle procedure di allerta, un sistema di responsabilizzazione dell’imprenditore per l’immediata rilevazione dei segnali di crisi e per l’assunzione di rapide decisioni per superare le difficoltà dell’impresa.
Il decreto è stato oggetto di forti critiche da parte di un settore dell’imprenditoria, soprattutto medio-piccola, che ha individuato nelle nuove procedure un pesante intervento sulla libertà d’impresa. La pandemia e le forti preoccupazioni di natura economica derivanti dall’impatto del codice della crisi, così come era stato strutturato, hanno portato all’emanazione del d.l. 118 del 24 agosto scorso che ha previsto il rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi e, in sostituzione, l’introduzione della procedura di negoziazione della crisi.
L’obiettivo di questo procedura, che entrerà in vigore il 15 novembre prossimo, è quello di agevolare il risanamento di imprese, consentendo all’imprenditore di intraprendere una negoziazione con i propri creditori e con l’aiuto di un esperto, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Alla procedura possono accedere, mediante specifica istanza alla Camera di Commercio, tutti gli imprenditori sia commerciali che agricoli e quindi anche gli imprenditori non fallibili che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza, a condizione che risulti "ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa".
Ricevuta l’istanza viene nominato un esperto, che ha il compito di valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Una rilevante novità sul piano della tutela dei lavoratori è che nell’ambito della composizione negoziata per gli imprenditori che occupano più di 15 dipendenti è stata introdotta una procedura di informazione e consultazione sindacale che si deve seguire nel caso in cui non siano previste diverse analoghe procedure dalla legge o dai contratti collettivi.
La condizione affinché sorga l’obbligo di intraprendere la procedura è costituita dal fatto che nel corso della composizione negoziata vengano "assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni".
Nel corso della procedura l’imprenditore dovrà mettere in condizione i soggetti sindacali di apprendere la situazione di crisi dell’impresa, l’avvio e lo stato della composizione negoziata e le decisioni che incidono sui rapporti di lavoro. La comunicazione deve mettere in condizione il sindacato di conoscere almeno i dati che risultano dai documenti prodotti con l’istanza di nomina dell’esperto, e quindi: la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, il piano finanziario che l’impresa intenda adottare, l'elenco dei creditori, la pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza; i debiti tributari e contributivi, le informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia.
Le organizzazioni sindacali, ricevuta la comunicazione, se intendono avviare il confronto devono inviare una richiesta entro i 3 giorni successivi. La procedura deve avviarsi nei 5 giorni successivi e concludersi entro 10 giorni dal suo inizio, salvo diversa intesa tra le parti. Alla consultazione partecipa anche l’esperto e tutte le parti devono mantenere la riservatezza riguardo le informazioni acquisite durante la trattativa. Pur in assenza di un’espressa previsione, il mancato o inesatto esperimento della procedura di informazione e consultazione costituisce condotta antisindacale che potrà essere tutelata con il procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Per evitare che questo coinvolgimento del sindacato non rimanga solo una formalità procedurale, ma diventi una vera occasione di partecipazione attiva nella ricerca delle soluzioni per la continuità aziendale, è necessario che la parte imprenditoriale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla nuova normativa, metta seriamente in condizioni il sindacato di poter avere tutte le informazioni e i dati utili per il confronto. Nello stesso tempo l’organizzazione sindacale dovrà dotarsi ancora di più di strumenti e conoscenze utili per valutare il tipo di crisi e proporre tutte le soluzioni per garantire la continuità occupazionale.