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Siete da poco diventati genitori (anche adottivi) e il periodo di astensione obbligatoria per la madre sta per finire? Se la situazione ancora non vi permette di rientrare al lavoro, potete usufruire del congedo parentale, ovvero un periodo di astensione facoltativo, concesso sia al padre che alla madre. È una misura della quale possono godere solo i lavoratori dipendenti e dunque preclusa a genitori disoccupati o sospesi, lavoratori domestici e a domicilio. Il congedo parentale spetta ai genitori naturali e adottivi che siano in costanza di rapporto di lavoro entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 11 mesi. Entrambi, dunque, potranno in maniera alternata astenersi dal lavoro, percependo un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
Con il decreto legislativo n.105/2022, dal 13 agosto sono entrate in vigore alcune novità sulle norme per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, nello specifico, proprio sul congedo parentale. La più importante riguarda l’indennità del 30%. In passato, questa indennità spettava solo se la richiesta di congedo avveniva entro i sei anni del figlio/a e per un totale di sei mesi. Dal settimo anno in poi si poteva restare a casa, ma senza percepire alcuna forma di compenso. Da oggi, il congedo diventa indennizzabile fino ai 12 anni del bambino/a e per un periodo di tempo che sale da sei a nove mesi. In particolare, l'indennità rimane pari al 30% della retribuzione, ma spetta: in misura di tre mesi, intrasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi; per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro.
Inoltre, è elevato da 10 a 11 mesi continuativi o frazionati la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo (sostegno ai nuclei familiari monoparentali). I mesi salgono a 11 anche se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro. Ai genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, ma entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della maggiore età.
Altre importanti novità in vigore dal 13 agosto e contenute nello stesso provvedimento normativo sono le seguenti: viene esteso il congedo di paternità obbligatorio a 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e godibili anche in via non continuativa) al 100% della retribuzione, fruibili dal padre lavoratore tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto; i datori di lavoro dovranno concedere priorità alle richieste di smart working provenienti da dipendenti con figli fino a 12 anni.
Come fare domanda
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. Il pagamento è invece corrisposto direttamente dall’Inps per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per gli iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi. Per fare la domanda, potete rivolgervi all’Inca, il patronato della Cgil, al contact center dell’Inps, oppure entrare con il vostro SPID sul sito dell’Istituto.
Il congedo parentale è frazionabile, ovvero può essere richiesto anche a ore, oppure a giorni. Questo significa che non deve essere richiesto obbligatoriamente per un periodo continuativo. Per fare un esempio, è possibile anche chiedere un giorno di congedo a settimana per più mesi, oppure mezza giornata. La cosa importante cui fare attenzione, però, è che nel computo complessivo del periodo richiesto vengono conteggiati anche tutti i giorni festivi. Se vorrete evitarlo, dovrete rientrare al lavoro per almeno un giorno –in modo da interrompere il periodo di astensione- e inoltrare una domanda ad hoc per ciascun periodo di congedo. Esempio: se volete evitare che nel conteggio finiscano anche i sabati e le domeniche, dovrete stare a casa dal lunedì al giovedì e andare a lavorare il venerdì.
All’Inca, troverete tutte le informazioni utili e vi rilasceranno copia della domanda e la ricevuta dell’inoltro della pratica da consegnare al datore di lavoro.
Riposi per allattamento
Si tratta di una misura "cumulabile" al congedo parentale entro l'anno di vita del bambino/a. Ciò vuol dire che usufruire delle ore di riposo per allattamento non pregiudica né esclude la richiesta del congedo facoltativo che, come si diceva, può anche essere frazionato (per esempio: si può tornare al lavoro con una riduzione dell'orario e usufruire di un giorno di congedo a settimana). La lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche cumulabili (per esempio, in un'unica giornata di riposo) durante il primo anno del bambino. I cosiddetti “permessi retribuiti per allattamento” spettano anche in caso di adozione o affidamento durante il primo anno dell'ingresso in famiglia del minore.
Se ne deve fare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro, secondo quanto previsto dal Testo Unico Maternità/Paternità e se ne può usufruire finché il proprio figlio/a non avrà compiuto un anno. Attenzione, dunque, il beneficio non dura un anno, ma fino al compimento di un anno di vostro/a figlio/a. Anche il padre ha diritto ai riposi se la madre decide di non avvalersene, oppure negli altri casi specificatamente previsti: morte o grave malattia della madre, se i figli sono affidati al solo padre, se la madre non ne ha diritto o non svolge alcuna attività lavorativa, ma è casalinga o disoccupata. In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. Le ore di riposo vengono regolarmente retribuite e diventano una quando l’orario lavorativo giornaliero è inferiore alle sei ore (per esempio, nel caso di part-time orizzontale). Nel caso, invece, di part-time verticale, le ore spettano per intero. Confrontandosi direttamente con il proprio datore di lavoro, si possono eventualmente anche cumulare i riposi giornalieri optando per una giornata di riposo compensativo. Attenzione, però, le ore di riposo “perse” ovvero non godute non possono essere in alcun modo recuperate.
Per maggiori informazioni si può contattare l'Inca.