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Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) è la figura istituita dal decreto 626 del 1994. Viene poi regolata dal decreto legislativo 81 del 2008: si tratta della “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Le novità introdotte dal decreto hanno stabilito che all'interno di ogni azienda è obbligatorio istituire la figura di un Rls. Il rappresentante viene eletto con diverse modalità, a seconda del numero dei dipendenti. Le aziende che non superano i 15 lavoratori votano il Rls scegliendolo direttamente tra i lavoratori, mentre le realtà sopra i 15 addetti lo eleggono all'interno delle Rappresentanze sindacali aziendali, se sono presenti: in assenza di esse viene votato dai lavoratori all'interno dell'azienda.
Le rappresentanze possono essere istituite a livello territoriale o di settore, aziendale e di sito. La legge prevede un numero minimo degli Rls, che è il seguente: un rappresentante nelle aziende fino a 200 dipendenti; tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 dipendenti; sei rappresentanti in tutte le altre.
Nel diritto del lavoro, l'istituzione del Rls è un momento di svolta nella gestione della sicurezza: prima affidata principalmente agli obblighi del datore di lavoro, dal 2008 si apre invece alla partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Il decreto richiede al datore, insieme ad altri soggetti, un ruolo attivo di programmazione della sicurezza, attraverso l’individuazione, la valutazione e la soluzione dei possibili problemi.
Il Rappresentante, insieme al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente, svolge un ruolo di rilievo nella prevenzione. Per farlo, afferma la legge, deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, insieme ai mezzi opportuni per l'esercizio delle sue facoltà.
Nel concreto il Rls svolge una serie di funzioni: un'azione conoscitiva, consultiva e partecipativa. Tra le varie facoltà, egli controlla le condizioni di rischio nell’azienda e in caso di variazioni chiede al datore la convocazione di una riunione; promuove le attività per la salute e la sicurezza come l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; formula proposte e iniziative sull’attività di prevenzione; formula ricorsi alle autorità competenti qualora le misure adottate dall’azienda per la prevenzione e protezione dai rischi e i mezzi impiegati non siano idonei a tutelare salute e sicurezza; partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti formulando proprie osservazioni; avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo (E.D.N.).