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La Cassazione conferma quanto stabilito dalla Corte d'appello di Brescia e dal Tribunale di Bergamo: la Ryanair viene dunque condannata in via definitiva per il comportamento discriminatorio nei confronti dei lavoratori. Il procedimento legale era stato intentato dalla Filt Cgil. Come spiega Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt Cgil, “Ryanair è condannata a risarcire 50 mila euro, oltre le spese legali, come sanzione per il comportamento tenuto verso i lavoratori”.
“Reinvestiremo le somme - spiega il dirigente nazionale - nella difesa dei diritti dei lavoratori Ryanair, in quanto la nostra battaglia sindacale e legale continua, fino a quando non otterremo la tutela di tutti i lavoratori della compagnia irlandese”.
“Anche alla luce di questo nuovo pronunciamento riteniamo molto grave - prosegue Cuscito - che, mentre le più grandi compagnie aeree italiane come Alitalia ed Air Italy chiudono, il governo non convochi i rappresentanti dei lavoratori e di queste aziende ma, come accaduto nei giorni scorsi, incontri esclusivamente i proprietari di una compagnia straniera come Ryanair. Noi siamo a favore della concorrenza leale fatta da soggetti che rispettano le norme, i salari, i diritti e le loro tutele".
Per Cuscito "manca ancora e sempre di più tutta la parte relativa alla regolamentazione del mercato italiano, in chiave anti dumping sociale e salariale, posta in essere da alcuni vettori low cost che competono sul nostro mercato, eludendo e comprimendo le tutele dei lavoratori, sia per la parte della regolamentazione sia per la concorrenza del sistema aeroportuale che continua a basarsi su erogazioni di centinaia di milioni di euro con modalità non trasparenti, falsando così la concorrenza e il mercato”.
“Per questo è sempre più urgente - afferma infine Cuscito - per il trasporto aereo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia, l’istituzione di una cabina di regia con i principali attori per procedere rapidamente alla riforma del settore nella direzione del rispetto delle regole del lavoro che prevedano gli stessi trattamenti normativi e retributivi a parità di condizioni operative, partendo dall’applicazione dell’articolo 203 del decreto Rilancio”.