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Ad un passo, forse, dalla pensione il fatto di vivere in un mondo di ingiustizie l'ho ormai capito. So che sono enormi e di svariato genere. Stringiamo tuttavia il campo all'ambito che mi tocca più da vicino; sorvoliamo sulla difficoltà delle donne con figli a conciliare famiglia e lavoro (ne parlano in molti, pur se nulla succede); continuiamo a far finta che diventare insegnanti non sia un lavoro discontinuo, il risultato di anni di supplenze a singhiozzo, e pertanto non permettiamo che periodi di disoccupazione anteriori al 1997 possano essere riscattati (perché mai accontentare qualunque ex precario?); almeno, però, facciamo in modo che il riscatto del periodo legale sia un diritto, uguale per tutti.
Scrivo quindi per richiamare l'attenzione su una procedura attuativa Inps che, a mio avviso, interpreta in modo restrittivo e iniquo il decreto dalla quale emana. Si tratta del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 in materia di riscatto dei corsi universitari di studi (capo II, art. 2), dove si legge: "Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341".
Laddove il decreto parla di periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio nella pratica l’Inps fa riferimento agli anni di corso, escludendo in alternativa a questi gli anni fuori corso, che pure potrebbero considerarsi corrispondenti. Di conseguenza chi ha interrotto per un anno gli studi per lavoro, servizio di leva o maternità, non può secondo l’Inps riscattare in alternativa all'anno già coperto da contribuzione un anno successivo corrispondente (per esempio: 3° di corso = 3D 3° fuori corso), perché segnato come fuori corso. A ricongiunzione avvenuta questo si traduce in un anno di anzianità in meno e, nel mio caso ora come ora, nel negato accesso a Quota 100.
Considerando una tale norma una vera ingiustizia, pur se ai danni di pochi, sarebbe necessario ed urgente cambiare l’attuale pratica di computo, per consentire a tutti, senza discriminazioni, il riscatto dell’intera durata legale universitaria, indistintamente scegliendo fra anni di corso ed anni fuori corso, su domanda degli interessati, a condizione che gli anni richiesti non siano già coperti da contributi. Se la Cgil se potesse fare qualcosa in tal senso, sarebbe un passo piccolo ma significativo verso l'equità delle pensioni.
Cordiali saluti
Virginia Colombo
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Buongiorno Virginia,
la ringraziamo per averci scritto e segnalato la problematica relativa al riscatto della laurea. La criticità è conosciuta e non ha mai trovato una soluzione nelle scelte del legislatore che, nonostante sia intervenuto più volte su questa materia, come ad esempio con il riscatto agevolato previsto nel decreto 4/2019 (nel sistema contributivo), non ha mai modificato gli anni da prendere a riferimento per il riscatto. Proprio alla luce di quei tanti lavoratori precari, oggi ancora più di prima, non solo nella scuola, riteniamo sia necessario trovare delle soluzioni in tal senso che possono andare nella direzione da lei richiesta.
Saluti
Ezio Cigna
Responsabile previdenza pubblica Cgil nazionale