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Sospeso dopo aver detto no a un nuovo contratto, fa ricorso e il tribunale gli dà ragione. Succede a Palermo, dove la piattaforma di consegne a domicilio SocialFood dopo la firma dell’accordo pirata stipulato tra Assodelivery e Ugl ha comunicato a un rider, Fabio Pace, che se voleva continuare a lavorare doveva aderire al nuovo contratto. Peccato che l’Ugl è un’organizzazione sindacale che non lo rappresentava, che l’intesa in questione era peggiorativa, e che il lavoratore aveva già rinnovato un altro contratto con condizioni diverse. Fabio Pace è anche un iscritto a Nidil Cgil Palermo, nominato rappresentante sindacale aziendale.
A giugno 2020 l’azienda lo ha sospeso dai turni di lavoro: una sorta di licenziamento perché il sistema non ti consente più di fare consegne. A gennaio il lavoratore presenta ricorso con Nidil, Filcams e Filt Cgil. Ora l’accoglimento del ricorso da parte del giudice del lavoro, che evidenzia “la palese discriminazione per motivi sindacali, dovendosi ritenere del tutto legittimo il rifiuto del lavoratore, che ha esplicitato il proprio dissenso alla nuova regolamentazione, di sottoscrivere un contratto regolamentato da una disciplina concordata con un’associazione sindacale diversa da quella di appartenenza”.
In pratica il tribunale ha riconosciuto al rider la possibilità di dissentire dall'applicazione di un contratto ritenuto peggiorativo delle condizioni. “Il giudice ci ha dato ragione – dichiara Andrea Gattuso, NIdil Cgil Palermo -. Il contratto Ugl-Assodelivery è stato sottoscritto sulla testa dei lavoratori, senza alcun confronto. È necessario che le piattaforme del delivery cancellino questo accordo e applichino quanto già sancito da diversi tribunali e dalla procura di Milano: il riconoscimento ai ciclofattorini dei diritti e delle tutele previsti per il lavoro subordinato”.
Per il rider il giudice ha anche disposto il ripristino del rapporto alle condizioni del contratto fino alla sua naturale scadenza e ha riconosciuto il diritto a percepire le retribuzioni di cui avrebbe dovuto godere dal 21 ottobre in poi. SocialFood è stata anche condannata al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento delle spese legali.
“Siamo contenti per Fabio – conclude Gattuso -, che da sempre ha portato avanti un impegno sindacale significativo all'interno dell'azienda. Il fatto che il giudice abbia emanato questa ordinanza è un riconoscimento importante dell'attività sindacale svolta anche da figure professionali come i rider, che al momento sono inquadrati come autonomi o parasubordinati”.