“Trasferimento illegittimo”. La Fp Cgil Palermo vince il ricorso contro il trasferimento di un suo dirigente della polizia municipale da un ufficio di una circoscrizione a quello di un'altra circoscrizione e ottiene la revoca del provvedimento dai giudici della sezione lavoro del Tribunale. La vicenda inizia l'estate scorsa quando, a luglio, il comandante della Pm, senza richiedere il previsto e prescritto nulla osta, trasferisce il dirigente sindacale della Funzione pubblica Cgil. Il sindacato chiede subito la revoca del provvedimento, facendo appello alle tutele di chi svolge attività sindacale. Ma il provvedimento va ugualmente avanti. La Fp Cgil presenta così ricorso per il riconoscimento del comportamento antisindacale, previsto dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori. Ieri il verdetto, che ha dato ragione al sindacato.
“Da qui la condanna a revocare il provvedimento e a pagare le spese processuali, la cui responsabilità è da attribuire esclusivamente al dirigente che, incurante delle norme vigenti e delle richieste di revoca del provvedimento illegittimo fatte dalla Fp Cgil e dalla Rsu, ha ritenuto di andare dritto per la sua strada – dichiara il segretario generale della Fp Cgil Palermo Giovanni Cammuca –. In un momento in cui si sono aperti diversi tavoli tematici di confronto in un costruttivo clima di dialogo fra l’amministrazione comunale di Palermo e le organizzazioni sindacali, chiediamo al sindaco Orlando di disporre l'immediata revoca del trasferimento illegittimo e di vigilare affinché comportamenti come quello oggi sanzionato, posti in essere da singoli dirigenti, non incrinino il sistema delle relazioni sindacali”.
I giudici, nella sentenza, riprendendo un principio sancito dalla Cassazione, spiegano perché un dirigente sindacale non può essere trasferito senza il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. “L’esigenza del nulla osta – recita la sentenza del giudice, che ha accolto il ricorso – nasce dalla volontà del legislatore di evitare che l’inclusione del dirigente sindacale in una realtà produttiva diversa e autonoma impedisca, proprio per la netta separazione fra l’ambiente lavorativo di provenienza e quello di destinazione, ogni contatto con la base e con la realtà produttiva in cui il dirigente ha svolto fino a quel momento la propria attività sindacale”. “È evidente, infatti – continua la sentenza –, come la distanza, anche fisica, dal precedente ambiente di lavoro riduca fortemente la capacità del sindacalista di comprendere e tutelare le istanze dei lavoratori addetti a quell'ambiente lavorativo. Tanto premesso, deve ritenersi che il trasferimento sia potenzialmente idoneo a ridurre la sua capacità di controllo e di partecipazione alla realtà lavorativa di provenienza e, pertanto, avrebbe dovuto essere sottoposto al nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza”.