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Questo articolo è stato pubblicato con il titolo The Brexit agreement and workers’ rights sul quotidiano britannico Morning Star del 30 dicembre 2020. Gli autori sono N. Contouris, K. Ewing e Lord Hendy QC (Institute of Employment Rights).
Poco meno della metà dell'intera popolazione del Regno Unito è costituita da lavoratori, e la maggior parte del resto della popolazione dipende dalla retribuzione di questi ultimi. I diritti dei lavoratori sono pertanto cruciali. Il partito laburista è stato creato all'inizio del XX° secolo con il mandato di tutelare i diritti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Sotto la nuova leadership di Starmer, il partito laburista del XXI° secolo sta per votare a sostegno dell'accordo commerciale e di cooperazione (Trade and Cooperation Agreement -TCA) post-Brexit negoziato da Boris Johnson – un accordo che, per ammissione stessa del nuovo leader, non "sostiene i diritti dei lavoratori". I parlamentari laburisti che votano con i tories per sostenere il Tca dovrebbero farlo nella piena consapevolezza delle sue implicazioni per i diritti dei lavoratori. Il fatto che il governo abbia deliberatamente creato una situazione in cui sembra che una Brexit senza accordo sia l'unica alternativa al Tca non è un motivo per non votare contro tale accordo.
La proroga delle disposizioni transitorie al fine di ottenere un accordo migliore sarebbe stata possibile. I diritti dei lavoratori garantiti dall'Ue non sono affatto esaustivi. Ma sono comunque importanti per la salute e la sicurezza, l’eguaglianza e la non discriminazione, le ferie retribuite, l’orario di lavoro, e così via. Pertanto qualsiasi peggioramento degli stessi è pericoloso. Sebbene la Corte di Giustizia dell'UE abbia adottato decisioni pessime in materia di diritto di sciopero e di contrattazione collettiva, la Brexit ci ricorda che la legislazione del Regno Unito su tali diritti collettivi può essere persino peggiore. Nel 2019 l’Institute of Employment Rights ha espresso una serie di preoccupazioni in merito ai diritti dei lavoratori in tutte le future relazioni con l'Ue. Nessuna di queste preoccupazioni è stata fugata dal Tca. È vero che l’accordo prevede che né l'Ue né il Regno Unito debbano "indebolire o ridurre, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, i propri livelli di protezione sociale e del lavoro al di sotto dei livelli in vigore al termine del periodo di transizione".
Ma ciò deve essere letto con molta cautela. In primo luogo, la disposizione sopra riportata non implica che non vi possa essere in assoluto alcun peggioramento: come ha sottolineato il governo britannico, essa prescrive che nessun peggioramento delle norme debba "incidere sugli scambi o sugli investimenti". Sarà difficile dimostrare che la riduzione delle ferie retribuite o l'aumento del periodo di esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche pericolose incideranno sugli scambi o sugli investimenti. In secondo luogo, quanto concordato non implica che tutti i diritti esistenti debbano essere salvaguardati nella loro forma attuale o con lo stesso livello di tutela specifica. Un ritorno ai peggiori standard esistenti prima dell’introduzione della normativa di derivazione dell’Unione Europea sembra essere consentito dalla formula che definisce "i livelli di protezione sociale e del lavoro" come "livelli di protezione garantiti in generale" nella legislazione. In tale prospettiva, il mantenimento di una protezione generale, a fronte della soppressione di una protezione specifica, parrebbe essere sufficiente. In terzo luogo, qualora ci fossero ancora dubbi sulla possibilità del Regno Unito di peggiorare i livelli di tutela, l'art. 6, par. 2, del Titolo XI della Parte II del Tca sancisce "il diritto di ciascuna parte di stabilire le proprie politiche e priorità, ... di determinare i livelli di protezione sociale e del lavoro che ritiene appropriati e di adottare o modificare la propria legislazione e le proprie politiche in maniera compatibile con i propri impegni internazionali".
È per questo motivo che il governo di Westminster, nella sua sintesi del Tca, in riferimento ai diritti di chi lavora, afferma che "il diritto dell'UE vigente non avrà un posto speciale nei testi normativi del Regno Unito". Ciò denota la malcelata intenzione del governo di diluire il livello di tutela dei diritti dei lavoratori garantito dall’UE. Pertanto, anche se i bambini non verranno rispediti a pulire i camini, il Tca consente al governo britannico, con la sua maggioranza di 80 seggi al Parlamento britannico, di modificare la legislazione di derivazione eurounitaria attualmente in vigore, che si tratti dei livelli di risarcimento nei casi di discriminazione o delle disposizioni sul diritto alle ferie annuali retribuite. Non si tratta di paure immaginarie. A titolo esemplificativo, si possono ricordare gli elementi forniti dall'attuale Primo Ministro Johnson alla Commissione Tesoro del Parlamento britannico quando, in qualità di Ministro degli Esteri, ha affermato che cose come "la direttiva sull'orario di lavoro, ... la legge sulla protezione dei dati personali, ... molte direttive e regolamenti emanati da Bruxelles, sia in ragione dell’onerosa e non necessaria sovraregolamentazione (gold-plating) introdotta nel nostro paese, sia semplicemente a causa di una cattiva redazione o altro, sono risultati troppo costosi ... Queste discipline non sono perfettamente adatte alle esigenze della nostra economia".
Ciò non aveva senso. Tuttavia, ora dobbiamo prepararci all’eliminazione della “sovraregolamentazione” e a modifiche della formulazione dei diritti dei lavoratori. Tale legislazione rischia di condurci al di sotto del livello di quanto consentito nel Tca. In tal caso, però, la debolezza dei meccanismi di supervisione e di applicazione delle norme finalizzate a prevenire il regresso degli standard sociali garantirà al governo la possibilità di agire con relativa impunità. Una questione che desta grande preoccupazione è perciò l'assenza di un organo giudiziario indipendente, che valuti se le disposizioni che vietano il regresso siano state violate o meno. L'art. 6, par. 4, del Titolo XI della Parte II dell’Accordo precisa che qualsiasi controversia che sorga in merito alle disposizioni sociali e relative al lavoro non sarà risolta conformemente alla più solida procedura di arbitrato standard prevista nel Tca per risolvere altre questioni (procedura che si applica, ad es., quando una controversia riguarda l'uso improprio di aiuti di Stato e di altre sovvenzioni). Al contrario, tali eventuali controversie dovranno essere risolte facendo riferimento alle procedure di scarsa qualità previste dall'art. 9 del Titolo XI della Parte II(5). Quest’ultima disposizione prevede soltanto una consultazione tra le parti (ossia il Regno Unito e l'Ue); qualora le stesse non giungano a un accordo, un "gruppo di esperti" formula raccomandazioni non vincolanti. Se una parte rifiuta di accettare e di adempiere a tali raccomandazioni non vincolanti, il paragrafo 3 dell’art. 9 consente alla parte lesa di adottare misure temporanee unilaterali, compresa la sospensione di certe disposizioni del Tca.
Tali misure sono, come si è detto, temporanee, e l'altra parte può chiederne il riesame da parte di un tribunale arbitrale(6). In alcuni casi, in base al paragrafo 4 dello stesso art. 9, la parte che ritiene che l'altra si sia discostata in modo significativo dalla sua legislazione del lavoro o sociale può adottare "misure di riequilibrio" (“rebalancing measures”) unilaterali, comprese le tariffe. Ciò può apparire un deterrente adeguato a prevenire il dumping sociale, ma come sempre il diavolo è nei dettagli. Anzitutto, anche le “misure di riequilibrio” possono essere impugnate avanti a un tribunale arbitrale; inoltre, esse devono essere "strettamente necessarie e proporzionate" e "basarsi su prove attendibili e non solo su congetture o remote possibilità".
D’altra parte, l'intero processo di "risoluzione delle controversie" si presta a ritardi, risultati imprevedibili e costi considerevoli. Ad es., nel luglio 2019, la Commissione europea ha chiesto a un gruppo di esperti di riferire in merito alla presunta violazione, da parte della Corea del Sud, di una serie di importanti Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Ad oggi, il panel non ha ancora riferito in merito a tali accuse. Infine, i lavoratori e i sindacati non possono avviare tali procedimenti e, a differenza di quanto accade per le sentenze dei tribunali, una decisione di un collegio arbitrale o di un tribunale arbitrale non è direttamente vincolante per la giurisprudenza. A causa di tali carenze, l'esperienza dimostra che gli Stati firmatari di accordi commerciali internazionali di solito tollerano notevoli livelli di divergenza tra i sistemi di protezione del lavoro, piuttosto che ricorrere a onerose, inefficaci e imprevedibili procedure di risoluzione delle controversie, come quelle previste dal Tca. Tuttavia, dato il potere riservato dal governo al Regno Unito di dilapidare per legge il lascito dell'UE, l'inefficacia di queste procedure potrebbe non dover essere mai rivelata. Non c'è dubbio che, nell’estenuante negoziato (e con sgomento sia dei Leavers che dei Remainers), è stato il governo di Westminster a insistere per ottenere il potere di indebolire gli attuali diritti dei lavoratori britannici. E tale risultato è stato raggiunto.