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Alla fine ha vinto il sindacato, ha vinto la Filcams Cgil di Bergamo. Una vittoria piena per il lavoratore che si era rivolto all’organizzazione. A stabilire l’esito della vicenda una sentenza del 3 gennaio scorso emessa dalla giudice del Lavoro del Tribunale cittadino, Giulia Bertolino.
Il ricorrente è un lavoratore di Esselunga che da quattordici anni fa il panificatore all’interno della catena di supermercati, prima nel punto vendita di via Corridoni a Bergamo e attualmente in quello di Stezzano. Nel 2023 si era rivolto alla Cgil per una verifica dell’inquadramento contrattuale a cui era sottoposto.
“Sin dall’inizio del rapporto di lavoro, cioè dal 2010, e fino a oggi – si legge sul sito della Cgil provinciale – è stato inquadrato al quarto livello, nonostante il Contratto integrativo aziendale e il Contratto collettivo nazionale della Distribuzione Moderna Organizzata prevedessero chiaramente il terzo livello per la sua mansione. Con un ricorso depositato il 22 settembre 2023 il lavoratore, assistito dalla Filcams, ha, dunque, chiesto al Tribunale l’accertamento del diritto ad avere un superiore inquadramento e la conseguente corresponsione delle differenze retributive dovute dal 2010”.
La sentenza ha accolto le richieste del lavoratore e del sindacato. La Giudice del Lavoro “accerta e dichiara il diritto del ricorrente a essere inquadrato al terzo livello del CCNL DMO dall’ottobre 2010 e per l’effetto –condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente 23.476 euro a titolo di differenze retributive sul superiore inquadramento tra il quarto e il terzo livello compresa di scatti e 14 mensilità fino a giugno 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché successivi maturande differenze”.
“Nel dettaglio – prosegue la Cgil – il Tribunale stabilisce che la richiesta di Esselunga di subordinare il riconoscimento del terzo livello a un esame preselettivo è priva di fondamento contrattuale e legale. E infatti, la Giudice sottolinea che ‘la pretesa di Esselunga di sottoporre il lavoratore ad un esame per l’acquisizione del superiore livello da parte del ricorrente è circostanza in alcun modo rilevante ai fini della definizione del giudizio [...] è nell’esclusivo potere del Giudice sussumere le mansioni concretamente svolte nella declaratoria collettiva e, dall’altra, che neppure il contratto integrativo aziendale del 9.12.2004, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente, prevede alcun particolare processo o prova per l’assunzione del terzo livello da parte del panificatore’”.
Filcams Cgil Bergamo: “La sentenza ristabilisce la centralità del Contratto collettivo nazionale di lavoro e della contrattazione integrativa”
“Questa sentenza ristabilisce la centralità del Contratto collettivo nazionale di lavoro e della contrattazione integrativa rispetto alle interpretazioni unilaterali adottate da Esselunga, riaffermando che i livelli di inquadramento devono essere determinati sulla base delle mansioni concretamente svolte e non attraverso criteri arbitrari decisi unilateralmente dall'azienda”, ha sottolineato Lorenzo Cortinovis della Filcams Cgil di Bergamo, che ha seguito la vertenza.
Nicholas Pezzè: “Questa vittoria apre la strada per una battaglia più ampia”
“Si tratta di una vittoria che non solo restituisce giustizia al lavoratore ricorrente, ma apre la strada per una battaglia più ampia – ha aggiunto Nicholas Pezzè, segretario generale Filcams Cgil di Bergamo –. Ora chiederemo all’azienda il riconoscimento del giusto livello per ciascuno e degli arretrati per tutti i lavoratori e le lavoratrici che, pur svolgendo mansioni da terzo livello, sono stati inquadrati ingiustamente al quarto oltre alla revisione delle modalità unilaterali di valutazione dei livelli da parte dell'azienda, affinché si torni al rispetto pieno delle norme contrattuali”.