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Accordo finalmente trovato sulla direttiva rider. Dopo diversi compromessi e fumate nere, è arrivato da Bruxelles il via libera del consiglio Ue, nella riunione dei ministri dell'occupazione e degli affari sociali, alla norma volta a migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali, che era rimasta bloccata a causa dell’opposizione di alcuni Paesi. Grecia ed Estonia, prima contrarie, hanno votato a favore, la Germania si è astenuta, mentre la Francia è rimasta sulle sue posizioni ma da sola non ha potuto fermare la maggioranza qualificata.
Coordinamento tra Stati
“È un risultato positivo, perché le azioni di sensibilizzazione della Ces (Confederazione europea dei sindacati, ndr) e delle federazioni e confederazioni europee nei confronti del governi greco, tedesco ed estone hanno avuto un buon esito – commenta Nicola Marongiu, responsabile dell’area contrattazione, politiche industriali e del lavoro della Cgil -. Il testo così come era stato elaborato non è stato modificato: nei singoli Stati membri si determineranno le procedure per definire il corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori che operano su piattaforma, mentre viene rafforzato il coordinamento tra i Paesi per contrastare l’uso irregolare di lavoratori classificati come autonomi, sia nelle azioni di carattere legislativo che in quelle di natura giuridica e legale. Adesso occorre verificare i tempi di recepimento della direttiva e l’impatto che avrà sugli ordinamenti nazionali. È un buon segnale che l’Italia abbia votato a favore”.
La presunzione giuridica
La proposta accolta, sebbene sia meno prescrittiva rispetto a quella originaria uscita dalla commissione, che introduceva una generale presunzione di lavoro subordinato, è comunque un passo in avanti perché fissa una serie di regole e di paletti. Il principale elemento di compromesso ruota attorno a una "presunzione giuridica" che consentirà agli Stati di determinare il corretto status occupazionale dei lavoratori, cioè se sussista un rapporto subordinato o autonomo.
Inversione dell’onere della prova
In pratica i rider, i loro rappresentanti e le autorità nazionali potranno invocare la presunzione di lavoro subordinato, sostenendo che la classificazione dei lavoratori è sbagliata sulla base di fatti che indicano chi detiene effettivamente il controllo e la direzione nella gestione. In questo caso, in base al principio dell’inversione dell’onere della prova, spetterà alla piattaforma digitale dimostrare l'assenza di un effettivo rapporto di lavoro dipendente, sulla base del diritto nazionale, dei contratti collettivi e tenendo conto della giurisprudenza Ue.
“Una volta che questione viene sollevata, con l’inversione dell’onere della prova è la piattaforma che deve dimostrare che ricorre a lavoratori genuinamente autonomi – prosegue Marongiu -. E il provvedimento conseguente non riguarderà solo la persona che ha confutato il suo status ma tutti i lavoratori che operano per quella piattaforma”. Un meccanismo depotenziato che rappresenta comunque una svolta per i 28 milioni di occupati censiti nel 2021 dalla Commissione, destinati a diventare 43 milioni entro il 2025.
La trasparenza degli algoritmi
Un altro punto importante dell'accordo riguarda la trasparenza degli algoritmi: i lavoratori dovranno essere informati sull'uso di sistemi automatizzati di monitoraggio e sul processo decisionale relativo la loro assunzione, le condizioni, i guadagni. Viene inoltre vietato l'uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di alcuni dati personali, come quelli biometrici e quelli sullo stato emotivo o psicologico. Saranno garantiti il controllo e la valutazione umana anche per le decisioni automatizzate, compreso il diritto a chiedere che queste decisioni siano spiegate e riviste.
Il testo dell'accordo sarà ora messo a punto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, per essere poi adottato formalmente dal consiglio e dal parlamento europeo. Gli Stati membri avranno quindi due anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.