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Con una sentenza, giudicata “innovativa” dal collegio di difesa dei lavoratori - Flavia Bruschi, Filippo Aiello e Claudia Malandrino - il Tribunale di primo grado ha dichiarato che l'Inps ha diritto a riscuotere l’indebito di quanto erogato solo per 12 mesi, pari all’indennità pagata dal datore di lavoro a titolo di risarcimento a seguito di licenziamento, come prevede la normativa Fornero, che ha modificato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Questa importante pronuncia, secondo Inca e Filt Cgil, cancella “un ingiusto danno, di rilevante entità per lavoratori, che per 5 anni sono rimasti senza retribuzione, sostenuti dalla sola indennità di mobilità, e che per aver vinto contro un illegittimo licenziamento avrebbero dovuto restituire somme di sostegno al reddito, ricevendo in cambio solo 12 mensilità dal datore di lavoro”.
“Infatti – spiegano in una nota congiunta Inca e Filt Cgil -, l’Inps ha ingiustamente ritenuto che la sentenza di reintegra avrebbe comportato il riconoscimento della continuità del rapporto di lavoro (anche sotto il profilo economico), nonostante la modifica della legge Fornero all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori preveda che il datore di lavoro corrisponda un indennizzo risarcitorio solo per un anno. Tanto è bastato ad Inps per cancellare tout court il diritto dei lavoratori Alitalia-Cai agli ammortizzatori sociali, con effetto retroattivo, chiedendo la restituzione dei 5 anni di ratei percepiti come mobilità, fino all’avvenuta reintegra decisa per via giudiziaria”.
Riportando un passaggio della sentenza, che accoglie l’istanza dei lavoratori Alitalia-Cai, il Giudice del Tribunale Civile di Roma Sez. Lavoro, afferma: “Se è vero infatti che le ricorrenti sono state reintegrate nel rapporto di lavoro, è altresì vero che, per le caratteristiche della tutela prevista dal comma 4 dell’art. 18 Stat. Lav., detta reintegra non è stata piena, ma attenuata, avendo corrisposto il datore di lavoro non già tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento sino all’effettiva reintegra…bensì solo un indennità corrispondente a 12 mensilità della retribuzione, a fronte di uno stato di disoccupazione durato oltre 5 anni.
“Chiaro dunque che – si legge nel dispositivo - nel caso di specie le ricorrenti non sono state pienamente reintegrate sotto il profilo retributivo e, dunque, le stesse dovranno restituire i trattamenti percepiti nei soli limiti di quanto poi percepito dal datore di lavoro a seguito della pronuncia giudiziale di reintegra.”
“La modifica dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori – commentano con soddisfazione Inca e Filt Cgil -, che offre una tutela reintegratoria attenuata, non può ulteriormente danneggiare il lavoratore, lasciandolo senza sostegno al reddito, solo perché chiede e ottiene la reintegra sul posto di lavoro oltre il termine dei 12 mesi”.