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È arrivata una svolta sul part-time verticale nella legge di bilancio 2021, approvata dal Parlamento a fine anno. Viene introdotto infatti il pieno riconoscimento dell'anzianità lavorativa ai fini pensionistici per i lavoratori in part-time verticale ciclico del settore privato. Nel particolare, la novità è contenuta nell'articolo 1 comma 350 della legge, che nella prima stesura era l'articolo 63: si stabilisce una nuova modalità di calcolo dell'anzianità di contribuzione per chi ha un contratto di lavoro "a tempo parziale verticale ciclico". Vi accedono in pratica coloro che prestano servizio a tempo pieno alcuni giorni e altri non si recano al lavoro.
Così recita l'articolo 1 comma 350: "Per i contratti di lavoro a tempo parziale in corso dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021) o con decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico va determinato rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale; per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima della suddetta data, il riconoscimento delle settimane in oggetto è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione".
Le settimane non lavorate sono quindi da includere nel conteggio dell'anzianità necessaria per accedere alla pensione. La modifica riguarda i requisiti temporali e non gli importi contributivi. Prima di questa misura si poneva un problema di diritto: il part-time verticale doveva lavorare più anni per accedere alla pensione, perché i vuoti contributivi non venivano conteggiati, nemmeno laddove la retribuzione annuale superava il minimale stabilito dalla legge del 1984.
La legge di bilancio interviene sulla materia, sulla quale l'Inps prevede un trattamento differenziato: ai part-time ciclici riconosce infatti solo l'anzianità relativa ai giorni lavorati, con un notevole allontanamento del momento di accesso alla pensione. La misura riguarda il privato e non il pubblico, dove il riconoscimento è sempre stato pieno.