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Recita l’art. 55 della nostra Carta costituzionale: “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (…)”.
Specificavano fino a pochi mesi fa gli articoli successivi: “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età …”. “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero … Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno”. “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno”. “È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”.
Nello scorso settembre la vittoria del Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari (il quarto referendum costituzionale confermativo della storia della Repubblica. Nei tre precedenti, due volte la legge approvata dal Parlamento senza la maggioranza dei due terzi è stata respinta dagli elettori - ‘Devolution’ e Riforma Renzi - Boschi -, una sola è stata approvata ed è diventata legge costituzionale - Riforma del Titolo V della Carta) sfiorava il 70% (il Sì otteneva il 69,64 per cento mentre il No il 30,36 per cento).
La riforma proposta e accettata a maggioranza dai votanti modificherà i tre articoli della Carta sul numero degli eletti: 56, 57 e 59 riducendo il numero dei parlamentari tra Camera e Senato del 36,5% (dalla prossima legislatura i parlamentari passeranno da 945 a 600. I deputati scenderanno da 630 a 400, i senatori da 315 a 200.)
Il dibattito sul numero dei parlamentari inizia nella Seconda Sottocommissione della Commissione per il progetto di Costituzione, presieduta da Umberto Terracini e incaricata di elaborare la parte del progetto relativa all’ordinamento della Repubblica (l’Assemblea costituente deciderà in realtà che il numero dei parlamentari vari con il variare del numero degli abitanti, eleggendo un deputato ogni 80.000 abitanti o frazioni superiori a 40.000 e un senatore ogni 200.000 o frazioni superiori a 100.000. Sarà la legge costituzionale del 9 febbraio 1963, n. 2, a trasformare quel numero variabile nel numero fisso di 630 deputati e 315 senatori. Per le prime tre legislature repubblicane, la Camera dei deputati si comporrà di 574, 590 e 596 deputati III legislatura, 1958- 1963).
Sosteneva il 18 settembre 1946 il presidente dell’assemblea costituente Umberto Terracini, primo firmatario della Costituzione insieme al Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola e al Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi: “D’altra parte il numero dei componenti un’assemblea deve essere in certo senso proporzionato all’importanza che ha una nazione, sia dal punto di vista demografico, che da un punto di vista internazionale. Non è, come ha accennato l’onorevole La Rocca, che si vorrebbe conservare l’attuale numero dei deputati per rispetto ad una tradizione, ma perché la diminuzione del numero dei componenti la prima Camera repubblicana sarebbe in Italia interpretata come un atteggiamento antidemocratico, visto che, in effetti, quando si vuole diminuire l’importanza di un organo rappresentativo s’incomincia sempre col limitarne il numero dei componenti, oltre che le funzioni. Quindi, se nella Costituzione si stabilisse la elezione di un Deputato per ogni 150 mila abitanti, ogni cittadino considererebbe questo atto di chirurgia come una manifestazione di sfiducia nell’ordinamento parlamentare”.
Ma quanti deputati si trovano oggi all’interno dei parlamenti dei paesi appartenenti all’Unione europea?
È il Bundestag tedesco a detenere il primato per il numero di deputati eletti (709, numero variabile, cui si sommano il 69 membri del Reichstag), seguito dalla Camera dei comuni inglese, che si compone di 650 deputati (792 sono i membri della Camera dei Lord, che tuttavia hanno un status particolare: non sono elettivi, restano in carica a vita e non hanno una retribuzione fissa ma solo diarie e limitati rimborsi spese). A Parigi siedono 577 deputati all’Assemblea nazionale e 348 senatori; in Spagna 350 al Congreso e 266 al Senado. La classifica, però, si ribalta se si prende in considerazione il parametro della rappresentanza, ossia il numero di parlamentari per 100mila abitanti.
“Sulla base della Costituzione attuale - riportava prima del Referendum un approfondimento a cura del Dipartimento riforme istituzionali - in Italia abbiamo un totale di 945 parlamentari (630 deputati e 315 senatori). A questi vanno aggiunti i senatori a vita e i senatori di diritto a vita, cioè i presidenti emeriti della Repubblica. Ciò significa che, senza includere nel calcolo i senatori a vita, nel nostro Paese abbiamo 1,6 membri del Parlamento per ogni 100.000 abitanti. Mettendo a confronto i dati dei 27 paesi Ue emerge, da uno studio svolto dal Senato nel 2013, che la graduatoria del numero di parlamentari ogni 100.000 abitanti vede le prime tre posizioni occupate da Malta con 14,5 ‘onorevoli’, Lussemburgo (11,2) ed Estonia (7,6). Utilizzando questo criterio, l’Italia si trova al ventitreesimo posto visto che di parlamentari ne ha 1,6 ogni 100.000 abitanti, dietro Danimarca (tredicesima con 3,2 parlamentari ogni centomila abitanti) e Regno Unito (al diciannovesimo posto con 2,2 parlamentari). Seguono Francia, ventiquattresima (1,4), Spagna e Olanda (con 1,3) e Germania, ‘ultima’ con meno di un parlamentare (0,9) ogni 100.000 abitanti. Se si passa, invece, ad analizzare la graduatoria in termini assoluti, l’Italia con 950 tra deputati e senatori è al secondo posto, dopo i 1.430 del Regno Unito. Seguita da Francia (925), Germania (778) e Spagna (616)”.
La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020. Il taglio effettivo dei parlamentari (così come disposto dalla legge di riforma) avrà effetto dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Al Senato ci sarà un eletto ogni 302.420 abitanti (prima della riforma erano uno ogni 188.424), alla Camera uno ogni 151.220 (prima uno ogni 96.006 abitanti).