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"Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal 3 novembre non potrai più consegnare con Deliveroo poiché il tuo contratto non sarà più conforme alla legge”. Con questo sconcertante messaggio apparso all’improvviso e contemporaneamente sugli smartphone di tutti i rider di Deliveroo, la nota azienda inglese di food delivery, che impiega oltre 30 mila ciclofattorini nel mondo, abusando del proprio potere negoziale interrompeva tutti i contratti di lavoro in Italia, imponendo, come condizione per proseguire a lavorare, l’accettazione incondizionata del ccnl Ugl Rider che di fatto fissava il cottimo come modello di retribuzione, derogando sostanzialmente alle condizioni applicabili sancite della contrattazione maggiormente rappresentativa.
Il contratto collettivo imposto per continuare a lavorare era stato sottoscritto poco prima, nel settembre del 2020, dalla sola Ugl nel corso di una trattativa lampo tenuta segreta da Assodelivery, associazione che raggruppa le aziende del settore, mentre la Cgil era nel vivo del confronto promosso dal ministero del Lavoro con le altre organizzazioni sindacali rappresentative del settore. Né la ferma presa di posizione del ministero del Lavoro, che aveva sin da subito sconfessato la validità dell’accordo, né le eclatanti iniziative dei sindacati, attuate anche a livello europeo con l’immediata espulsione del rappresentante dell’Ugl dal Comitato economico e sociale, erano valse a impedire l’imposizione del ccnl da parte delle aziende associate ad Assodelivery.
L’immediata mobilitazione dei rider aveva tuttavia “convinto” Just Eat, una delle principali aziende del settore, a dissociarsi dall’operato dell’associazione di categoria e ad avviare sin da subito negoziati con la Cgil, culminati nel marzo 2021 con la sigla di un accordo che prevedeva l’assunzione dei rider con l’applicazione dei parametri economico-normativi del ccnl Logistica. Le altre aziende associate ad Assodelivery, tuttavia, avevano continuato nella loro azione, estromettendo i rider riottosi che si rifiutavano di accettare le nuove condizioni di lavoro.
Filcams Cgil, Nidil Cgil e Filt Cgil hanno immediatamente reagito alla grave forma di discriminazione sindacale subita dai rider, promuovendo su tutto il territorio una serie di azioni giudiziarie per la repressione della discriminazione (ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 216/03) e ricorsi per condotta antisindacale.
Dopo una prima decisione del Tribunale di Palermo dell’aprile 2021, che aveva ritenuto la discriminatorietà della risoluzione del contratto di lavoro di un rider che non aveva accettato il ccnl Ugl Rider, a distanza di dieci mesi dalla firma del contrastato accordo il Tribunale di Bologna, con il provvedimento adottato il 2 luglio scorso, riconosce anche l’antisindacalità e la discriminatorietà della condotta attuata da Deliveroo con il proprio messaggio, ritenendo lesiva del ruolo e della funzione del sindacato l’applicazione di parametri economici di un contratto collettivo che non risponde ai requisiti di rappresentatività stabiliti dal d.lgs 81/15.
La pronuncia, oltre a rappresentare l’ennesima conferma del diritto delle associazioni sindacali di esperire il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori anche a tutela di prerogative sindacali dei lavoratori eterorganizzati, costituisce un punto fondamentale di arrivo della lotta dei rider per l’emancipazione dalla fredda egemonia dell’algoritmo e per il riconoscimento di condizioni di lavoro eque e dignitose per questa categoria di lavoratori, pionieri di un nuovo modello di lavoro che, senza un corretto sistema di rappresentanza e di regole, rischia di affossare i diritti di tutti i lavoratori del nuovo millennio.
Solo una genuina contrattazione, effettivamente rappresentativa e pluralistica, consente infatti, secondo il giudice di Bologna, di introdurre regole in deroga alla contrattazione affine. La stipula di un contratto con una sola associazione sindacale e per giunta non comparativamente più rappresentativa non consente di privare i rider della tutela contrattuale e dalle condizioni economiche assicurate loro dall’art. 2 e dall’art. 47 quater del d.lgs 81/15. In poche lapidarie frasi il giudice di Bologna demolisce il ccnl Ugl Rider imposto da Deliveroo perché non rispondente al modello contrattuale previsto al fine di introdurre regole speciali nel settore. Per il Tribunale, infatti, “il ccnl del 15 settembre 2020, stipulato dal sindacato Ugl Rider, risulta stipulato da soggetto negoziale carente di valido potere negoziale perché privo del requisito della maggiore rappresentatività comparata”.
L’imposizione di un modello negoziale espresso da un sindacato non rappresentativo come condizione per continuare a lavorare comprime e vanifica quindi i minimali diritti di libertà sindacale. Da tale premessa consegue per il Tribunale felsineo che il tentativo di Deliveroo di subordinare la prosecuzione del contratto con i rider all’accettazione dei termini previsti dal ccnl, a pena di risoluzione del rapporto, appare evidentemente illegittima. Nel disporre la reintegra dei lavoratori dissenzienti, in particolare di un rider iscritto alla Cgil che era stato disconnesso dalla piattaforma per non avere accettato le ingiuste condizioni di impiego, il Tribunale ha finalmente affermato che la risoluzione dei rapporti per il rifiuto di adesione è illegittima. La decisione è quindi di fondamentale importanza per il riconoscimento dei diritti sindacali in senso ampio anche per i lavoratori delle piattaforme, e apre finalmente la strada a una genuina contrattazione rispettosa dei capisaldi di libertà sindacale, rappresentatività e pluralismo.