La riforma dello sport è un’autentica rivoluzione che si attendeva da tanto tempo. Se i lavoratori sono trattati come volontari, se i professionisti non sono considerati tali, se la figura dell’atleta è equiparata a quella dell’addetto all’amministrazione, è evidente che ci troviamo in un mondo dove regna la confusione, in gran parte sommerso, dominato dal lavoro nero o comunque precario e spesso sottopagato. Una normativa come quella approvata in via definitiva dal governo il 26 febbraio scorso scardina uno status quo che andava avanti da decenni in un settore nato come attività gratuita e volontaria, ma che nella versione moderna ha acquistato una straordinaria rilevanza sociale e civile, e anche una dimensione economica ragguardevole. Sebbene l’Italia sia al di sotto della media europea in termini di spesa pubblica in percentuale sul Pil destinata allo sport (siamo fermi allo 0,7 per cento contro l’1 della Ue, l’1,3 della Francia e l’1,1 della Spegna, secondo le rilevazioni Eurostat), questa voce attira una quantità di risorse molto significativa per il nostro Paese. Ma a questi impegni non è corrisposta una regolamentazione in termini di tutele del lavoro. Almeno finora.
La riforma - precisa il Nidil Cgil, la categoria della confederazione che rappresenta gli atipici - è infatti un passo decisivo per l’estensione dei più elementari diritti in un settore che ne era quasi totalmente sprovvisto. La parte lavoristica della riforma, disciplinata da uno dei cinque decreti legislativi approvati, entrerà in vigore il 1° luglio 2022. Questo per dare a società, enti, associazioni, il tempo di organizzarsi, adeguarsi, mettersi in regola. La prima novità rilevante riguarda proprio l’inquadramento dei lavoratori, da 500mila a 1 milione di operatori fino a oggi trattati come collaboratori o volontari, pagati per lo più a rimborso spese, quindi senza contribuzione né tassazione. Dall’anno prossimo saranno dei veri e propri lavoratori subordinati o collaboratori coordinati e continuativi, con contribuzione, previdenza e assistenza, assicurazione, fiscalità.
La norma prevede anche il superamento della distinzione tra dilettantismo e professionismo. E afferma il principio che chi esercita un’attività sportiva dietro corrispettivo è un lavoratore dello sport, dipendente, collaboratore, autonomo o occasionale, senza alcuna distinzione di genere, quindi anche le donne. Altra importante novità secondo il Nidil Cgil, il riconoscimento per la prima volta in Italia dello sport femminile nel sistema professionistico, cosa che prima non esisteva. Questo è passaggio essenziale, perché rappresenta l’impulso iniziale per eliminare le discriminazioni esistenti in questo settore. Ma riconoscere la parità sulla carta è una cosa, come poi questa si possa realmente tradurre in uguale trattamento e retribuzione, è un’altra storia.
Fa eccezione una figura particolare, quella dell’amatore, che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito, senza fini di lucro. Non riceve una retribuzione ma premi e compensi occasionali riconosciuti in relazione ai risultati delle competizioni, oltre a indennità di trasferta e rimborsi spese, fino a una soglia massima di 10mila euro. Un limite che secondo il sindacato è troppo elevato perché rischia di confondersi con un salario vero e proprio, pericolo che potrebbe essere evitato riducendo la soglia a 5mila euro.
Ma la riforma ha anche altri limiti, aspetti che non convincono e che secondo il Nidil sono da correggere. Primo fra tutti, le deroghe di alcune norme dello Statuto dei lavoratori che per la figura dell’atleta vanno lasciate ma che per altri lavoratori con mansioni prettamente da dipendente vanno eliminate. Si pensi alla videosorveglianza, alla sorveglianza sanitaria, alle sanzioni disciplinari, agli infortuni: applicare le stesse esclusioni a un giocatore e a un operatore amministrativo determinerebbe una discriminazione nei confronti del secondo. Poi c’è la questione della durata dei contratti. La nuova normativa prevede che si possa assumere con contratto a termine per un massimo di 5 anni, mentre negli altri settori non si possono superare i 24 mesi. Anche qui bisognerebbe differenziare tra l’atleta, che cambia squadra e società per il proprio interesse e perché questa è la modalità di funzionamento del sistema sportivo, e le figure stabili all’interno di un’organizzazione, come l’istruttore, il preparatore atletico, l’allenatore. Distinzioni che andrebbero approfondite e regolate da un contratto collettivo più che da une legge del settore.
Tra le questioni ancora aperte, infine, quella del trattamento pensionistico: bisognerebbe tra le altre cose prevedere forme complementari per gli atleti, che hanno percorsi lavorativi non lunghissimi e al termine della carriera hanno una vita complessa sia dal punto di vista psicologico che economico. Quella della formazione dei giovani atleti: nella riforma è previsto che dopo il periodo di apprendistato il contratto si risolva automaticamente, mentre nella legislazione ordinaria questo non accade. Quella dell’inquadramento delle figure amministrative gestionali: per la nuova legge sono collaboratori coordinati e continuati, mentre nella normalità sono lavoratori dipendenti.