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La confusione regna sovrana. Nonostante gli sforzi del governo e i ripetuti decreti varati a tempo di record negli ultimi mesi, l’impatto della ripresa della scuola in presenza, ai tempi del coronavirus, non sta risparmiando notti insonni e scelte difficili a tanti genitori, che sempre più spesso hanno la sensazione di essere lasciati soli sulle scelte da prendere di fronte a casi di positività o sospetta positività che possono verificarsi nella classe o nell’istituto dei propri figli.
Dilemmi che toccano anche le questioni legate agli impegni di lavoro. Non certo un aspetto secondario dopo mesi e mesi di salti mortali, sedicente telelavoro con bambini a carico e ripresa delle lezioni spesso a orario ridotto o senza mensa. Anche per arginare, almeno in parte, queste situazioni, è stato varato il decreto legge 8 settembre 2020, numero 111, un provvedimento che, come si legge sul sito dell’Inca, “ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente al verificarsi di casi all’interno del plesso scolastico”.
Per chiarire ogni dubbio, abbiamo chiesto chiarimenti a Giuseppe Colletti, del patronato della Cgil. Un piccolo vademecum per riuscire a comprendere e sfruttare gli elementi presenti nella norma. Quando si può richiedere il congedo e chi può fruirne? “Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. A usufruirne, inoltre, può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente”.
La circolare numero 116, rilasciata dall’Inps il 2 ottobre scorso, fornisce le istruzioni sulla modalità di fruizione della misura, “precisando che la possibilità di beneficiare del congedo è riservata ai soli genitori lavoratori dipendenti e non ai genitori lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata. Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”.
Quali sono i requisiti richiesti? “Il genitore richiedente – ci spiega Giuseppe Colletti – deve avere un rapporto di lavoro in essere e non deve svolgere lavoro agile durante il periodo di congedo. Il figlio deve essere minore di 14 anni e convivente con il genitore che chiede il congedo. Il provvedimento deve essere rilasciato dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente”.
Quanto dura il congedo? “La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Anche per 15 giorni”.
A quanto ammonta l’indennità per il genitore? “Al genitore spetta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e gli vengono riconosciuti tutti i contributi figurativi”.
E per quanto riguarda l’altro genitore? “Il congedo covid può essere fruito da uno solo dei genitori, anche nel caso in cui l’altro genitore sia in ferie, in malattia o in congedo non retribuito.
Se l’altro genitore è in maternità o paternità, questo tipo di congedo covid può essere comunque richiesto nel caso in cui il figlio per cui lo si richiede non sia lo stesso per cui è in essere la maternità o la paternità. Nel caso in cui l’altro genitore sia disoccupato o percepisca sostegno al reddito con cassa integrazione a zero ore la richiesta è incompatibile con la sua condizione. Se invece la cassa integrazione non è a zero ore, la richiesta del congedo sarà compatibile per i periodi di lavoro”.
Come si può richiedere il congedo? “La domanda va inoltrata all’Inps in via telematica. Il periodo nel quale può essere richiesto va dal 9 settembre e al 31 dicembre 2020 e deve contenere i dati del provvedimento della Asl. Chi non li ha, all’atto della domanda si impegna, entro trenta giorni dall’invio, a fornirli”.
“Il patronato Inca Cgil – ricorda Giuseppe Colletti – è a disposizione per la presentazione della domanda, che può essere inoltrata all’Inps esclusivamente in via telematica. Quindi, chiunque volesse, può chiedere aiuto ai nostri uffici e prendere un appuntamento con i nostri operatori”.