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Il 23 giugno scorso è entrata pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità. Oggi il papà lavoratore ha diritto a un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% dello stipendio, fruibile nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.
Le novità non si fermano qui, come ci ricorda il patronato Inca della Cgil sul suo sito. "Dopo il family act, di cui tuttavia si attendono ancora i decreti attuativi - si legge sul sito dell'Inca - entrano a regime le nuove regole sulla tutela della genitorialità. A tre anni dalla direttiva europea n. 1158 del 2019 (relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza), il 22 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto di recepimento di cui si attende ora la imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che accresce le opportunità di astensione dal lavoro per chi ha figli minori".
Le novità
La più importante è quella del congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni, anticipata nell’ultima legge di bilancio. Questo provvedimento, scrive l'Inca, "arriva dopo anni di battaglie sindacali per accorciare le distanze di genere sulla responsabilità nella cura dei figli. Ora questa opportunità è a regime; pertanto, i padri potranno usufruirne a partire dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio. Si tratta di un diritto autonomo del padre, distinto dai cinque mesi di congedo di paternità “alternativo”, che spetta solo in caso di morte o grave malattia della madre.
Altra novità è il prolungamento del congedo parentale dagli attuali sei ai nove mesi in totale fra i due genitori. In questo caso, ciascun genitore potrà beneficiare di una indennità, pari al 30 per cento della retribuzione, fino al dodicesimo anno di vita del bambino e non è trasferibile all’altro genitore. In alternativa, tra loro, è prevista anche la possibilità di un ulteriore congedo di 3 mesi, sempre indennizzato con il 30 per cento dello stipendio. Per i nuclei monoparentali, anche nei casi di affidamento esclusivo del figlio, il congedo parentale può durare per un massimo di undici mesi. In caso di adozione, nazionale o internazionale, del bambino, il periodo di congedo parentale viene individuato a partire dall’ingresso in famiglia e sempre entro il compimento del dodicesimo anno di vita del minore.
Anche alle lavoratrici autonome e libere professioniste - sottolinea il patronato della Cgil - è estesa la fruizione dell’indennità di maternità per periodi di astensione anticipata a causa di gravidanza a rischio. Le iscritte alla gestione separata dell’Inps avranno riconosciuta l’indennità della durata di tre mesi fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.
Per quanto riguarda lo smart working, il decreto prevede una via preferenziale per la coppia con figli in situazioni di grave handicap, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del minore, superando la norma che finora attribuiva alla sola madre la possibilità di accedervi per i soli tre anni successivi al congedo obbligatorio di maternità".
Per ogni esigenza di chiarimento e per avere l'aiuto e la consulenza delle operatrici e degli operatori dell'Inca Cgil, il consiglio è di recarsi all'ufficio del patronato più vicino (QUI indirizzi e contatti delle sedi).
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