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Due importanti sentenze della Corte Costituzionale su due casi di richiesta di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero da parte, rispettivamente, di una coppia di madri e di una coppia di padri. “Le sentenze n. 32 e n. 33 della Suprema Corte pubblicate il 9 marzo scorso, pur sostanziandosi in due rigetti, rappresentano sicuramente un elemento di novità rispetto al passato, da salutare con grande favore. In esse si evidenzia un grave e non più tollerabile vuoto normativo: il Parlamento legiferi per garantire la tutela dei diritti dei minori delle famiglie arcobaleno”. È quanto dichiara Sandro Gallittu, responsabile Ufficio nuovi diritti della Cgil nazionale.
Il dirigente sindacale spiega che “pur in presenza dei residui divieti della legge 40 che non consentono in Italia l'accesso alla gestazione per altre e altri e alla fecondazione eterologa per coppie di donne, la Corte enfatizza gli aspetti della volontà genitoriale e del successivo esercizio della relativa responsabilità da parte della coppia come fonte del diritto al riconoscimento che rappresenta un interesse preminente del minore, prescindendo quindi da considerazioni di mera ‘biologia’”.
“Inoltre – prosegue – la Consulta esprime un giudizio negativo sull’utilizzo in questi casi della ’adozione in casi particolari’, perché crea rapporti di parentela solo con il padre o la madre adottivi e non con fratelli, sorelle, nonne, zii. Si tratta dunque – conclude Gallittu – di un rimedio al vulnus non colmato dalla legge sulle unioni civili del capitolo sulla cosiddetta ‘stepchild adoption’”.