Una sentenza “provvidenziale”. Così la Cgil giudica la decisione della Corte costituzionale di consentire anche alle persone singole di adottare minori stranieri in situazione di abbandono. “In uno scenario tristemente caratterizzato da un attacco senza precedenti ai diritti della persona in Italia e nel mondo, giunge in maniera provvidenziale la sentenza della Consulta che, pronunciandosi su una questione sollevata dal tribunale dei minori di Firenze, dichiara l’incostituzionalità dell’esclusione delle persone non coniugate dalla possibilità di accedere all’istituto dell’adozione internazionale”. È quanto dichiara la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi.

Il verdetto della Corte costituzionale

Nella sentenza numero 33, depositata il 21 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell'adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l'interesse dell'aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l'adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.

Il diritto all’adozione e l’interesse del minore

L'interesse a divenire genitori, "pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore".

La Corte ha, dunque, rilevato che "le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell'aspirante genitore".

Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, "nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di 'riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso'".

Cgil: “Effetto domino su unioni civili e adozioni nazionali”

“La Corte si esprime esclusivamente sulla questione sottoposta alla sua valutazione, l’adozione internazionale, appunto, ma - sostiene ancora Barbaresi - è del tutto auspicabile un effetto domino sia per l’adozione nazionale che per l’acceso delle coppie unite civilmente. Diventerebbe infatti complesso giustificare due trattamenti divergenti per l’adozione nazionale e per quella internazionale. Così come sarebbe paradossale - prosegue - se le persone che contraggono un’unione civile non potessero accedere all’istituto in coppia ma avessero il diritto di farlo singolarmente, ovviamente previa separazione, con una palese violazione del diritto alle scelte matrimoniali”.

“Sono nodi che dovranno essere necessariamente affrontati, intanto la Cgil saluta con grande favore una decisione improntata ai principi di uguaglianza e del superiore interesse del minore alla vita familiare”, conclude Barbaresi.