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Non è facile riassumere in poche battute una lunga sentenza che affronta le complesse problematiche relative alla qualificazione dei rider: indubbiamente ha fatto notizia la decisione del Tribunale di Palermo del 24/11/2020, che li qualifica come lavoratori subordinati, dopo che la precedente giurisprudenza di merito li aveva definiti prima lavoratori autonomi, poi una “via di mezzo” tra autonomi e subordinati. La Corte di Cassazione, invece, (con sentenza n. 1663/2020) aveva concluso che non potesse negarsi “il requisito della etero-organizzazione” (organizzati da altri) e quindi l’applicazione di tutta la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2 d.lgs. n. 81/2015). Per i ciclofattorini, infine, che non hanno i requisiti né della continuità né della etero-organizzazione, la legge garantisce comunque al capo V bis del dlgs. 81 del 2015 (nel testo modificato nel novembre del 2019), un corredo di diritti minimi.
In questo scenario si inserisce la sentenza palermitana, che ha invece considerato subordinato il rapporto di collaborazione di un rider con Foodinho, azienda multinazionale spagnola operante con il marchio Glovo. La sentenza è molto argomentata e fornisce spunti che possono assumere portata generale. Il Tribunale, dopo aver fatto ampi richiami alla giurisprudenza internazionale sull’attività dei lavoratori delle piattaforme digitali, fa suo il principio della cosiddetta “doppia alienità”, recepito da una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 30 del 1996): alienità, da parte del lavoratore, rispetto sia al risultato della prestazione che all’organizzazione produttiva.
Rispetto alla libertà del rider di scegliere se e quando lavorare (scelta che farebbe qualificare il rapporto come “autonomo”) il giudice - ispirandosi ad una decisione del Tribunal Supremo spagnolo del settembre 2020 - la definisce “apparente e fittizia” perché “il lavoratore può scegliere di prenotarsi per i turni che la piattaforma (e quindi il datore di lavoro) mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio (…) e non è lui che sceglie quando lavorare o meno, poiché le consegne vengono assegnate dalla piattaforma tramite l’algoritmo”. Evidenzia, ancora, la sentenza che i turni (slot) possono essere prenotati dai lavoratori in ordine di punteggio dai medesimi posseduto, punteggio assegnato dall’algoritmo con determinati criteri basati su comportamenti: dalla circostanza che il punteggio aumenta in modo premiale il giudice considera la retrocessione nel punteggio una sanzione disciplinare atipica, venendo in sostanza il lavoratore sanzionato “nella possibilità di lavorare a condizioni migliori o più vantaggiose”.
Per il giudice palermitano, poi, il dover “essere a disposizione nel periodo di tempo antecedente l’assegnazione, mediante la connessione all’app con il cellulare carico e la presenza fisica in luogo vicino quanto più possibile ai locali partner di parte datoriale” realizza “una condotta tipica della subordinazione”. Conclusivamente la sentenza del Tribunale ritiene che gli elementi raccolti - e in particolare la messa a disposizione nonché l’esercizio da parte della piattaforma di poteri di direzione e controllo, oltre che di natura latamente disciplinare - costituiscano “elementi costitutivi della fattispecie del lavoro subordinato ex articolo 2094 c.c.”
Alberto Piccinini è membro della Consulta giuridica della Cgil nazionale