Agli operatori archeologici va applicato il contratto dell'edilizia. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale del lavoro di Trento, depositata lo scorso 16 ottobre, che condanna al pagamento del differenziale retributivo la società Cora ricerche archeologiche snc. La società infatti ha sempre applicato ai propri dipendenti il contratto degli studi professionali.
Il giudice Giorgio Flaim, che ha firmato la sentenza, dà così ragione a un gruppo di lavoratori, che, sostenuti dai sindacati dell'edilizia Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, a partire dal 2009 avevano aperto una vertenza contro Cora per veder applicato il contratto collettivo di lavoro dell'edilizia. Non solo. Verificata la nullità delle clausole con cui i lavoratori venivano assunti a tempo determinato, per sette su otto dei ricorrenti ha stabilito la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e ha condannato Cora al pagamento di un'indennità risarcitoria pari ad una somma variabile, in base all'anzianità di servizio, tra le 7 e le 10 mensilità.
Oltre al fatto che Cora snc non era iscritta ad alcuna organizzazione datoriale degli studi professionali, ma all'Associazione artigiani, firmataria anche del ccnl dell'edilizia, il giudice ricorda che i contratti collettivi dell'edilizia, stipulati a partire dal 1991, aprono la propria sfera di applicazione all'attività di scavi anche per ricerche archeologiche e prevedono inquadramenti specifici per chi opera con alta specializzazione e con la conoscenza di tecniche di scavo, restauro conservativo e tracciamento del disegno archeologico.
"La contrattazione collettiva – scrive il giudice Flaim –, dettata per i dipendenti delle imprese artigiane che operano nel settore delle costruzioni edili e affini, trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti di imprese artigiane che esercitano attività di scavo per ricerche archeologiche". Il giudice, infatti, ribadisce che le clausole del contratto collettivo prevalgono su quelle del contratto individuale.
"La sentenza di primo grado – commentano i segretari generali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, Maurizio Zabbeni, Stefano Pisetta e Gianni Tomasi – dà pienamente ragione ai nostri sindacati e ai lavoratori che, negli anni, avevano contestato l'applicazione del contratto degli studi professionali, chiedendo semplicemente il trattamento del contratto di riferimento, quello dell'edilizia, cosa che, tra l'altro, avveniva già in provincia di Bolzano. Comunque, questa è la prima sentenza sul tema e ciò significa che anche nel resto d'Italia, d'ora in avanti, il contratto di riferimento per chi lavora negli scavi archeologici dovrebbe diventare quello dell'edilizia".
Non si tratta di una mera questione formale. Per i sindacati, infatti, il contratto delle costruzioni è più tutelante per i lavoratori del settore archeologico, sia dal punto di vista retributivo che da quello dei diritti.
Tra l'altro, proprio sotto la pressione di Fillea, Filca e Feneal, l'assessorato alla cultura della Provincia di Trento, nell'estate dello scorso anno, sottoscrisse un protocollo d'intesa con le parti sociali, in cui si stabilì, una volta per tutte, che le aziende operanti su appalto della provincia nelle opere di scavo archeologico debbono applicare il contratto dell'edilizia. «Questa sentenza – concludono i segretari generali – conferma che quell'accordo è fondato anche in termini di diritto e va pienamente applicato".
Tribunale Trento: archeologi nel ccnl edilizia
22 ottobre 2012 • 00:00