PHOTO
Art. 19
Tutela dei lavoratori in caso di recesso e di mancato rinnovo di contratti successivi
1. Il datore di lavoro o il committente devono comunicare per iscritto il recesso dal rapporto di lavoro. Fatte salve le ipotesi del lavoro domestico e del lavoro in prova, il recesso del datore di lavoro o del committente deve avvenire sulla base di un valido motivo, o della specifica giustificazione prevista dalla legge, dai contratti o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni dei lavoratori autonomi, ove applicabili, o dal contratto individuale.
2. Nei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o di lavoro autonomo di durata indeterminata, il datore di lavoro o committente che recede è obbligato, salvo il caso di recesso per giusta causa, a dare il preavviso previsto dalla legge, dai contratti o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni dei lavoratori autonomi, ove applicabili, o dal contratto individuale, ovvero, in mancanza, nella misura desumibile dagli usi o dal giudice in via equitativa. Il preavviso non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni.
3. In tutti i casi di successione di più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi quelli correlati alla somministrazione di lavoro o di lavoro autonomo a durata determinata, che complessivamente superino la durata di sei mesi, il mancato rinnovo deve essere comunicato in forma scritta, entro 10 giorni prima della scadenza dell’ultimo contratto, con indicazione dei motivi giustificativi.
4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad agire in giudizio, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, per far valere quanto previsto nei commi precedenti.
Regole chiare in materia di recesso dal rapporto di lavoro, che valgono per tutti i lavoratori. Anzi, l’articolo 19 della Carta dei diritti universali del Lavoro è pensato soprattutto per gli autonomi, visto che i subordinati godono ancora di una protezione dettata dall’articolo 18 del vecchio Statuto dei lavoratori, protezione che, in caso di entrata in vigore della Carta universale, sarebbe ulteriormente rafforzata.
PUNTATE PRECEDENTI: Art. 14 | Art. 15 | Art. 16 | Art. 17 | Art. 18
Dei contenuti dell'articolo 19 della Carta dei diritti universali del lavoro, si è parlato nella nuova puntata della rubrica quotidiana "Una firma per il Lavoro" di Radioarticolo1, che analizza, articolo per articolo, la proposta di nuovo Statuto avanzata dalla Cgil. Ai microfoni della web radio per approfondire gli aspetti giuridici della norma la professoressa Olivia Bonardi, docente di Diritto del Lavoro all'Università Statale di Milano.
"L’articolo 19 si rivolge soprattutto ai lavoratori autonomi per i quali introduce l’obbligo di forma scritta della comunicazione del committente in caso di recesso e l’obbligo di motivazione del licenziamento, come previsto peraltro anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, spiega la docente. “Oltre a questo, sempre per gli autonomi, visto che i subordinati godono già di queste tutele, si prevede un obbligo di preavviso, che è fissato a 15 giorni in ogni caso in cui si abbia cessazione del rapporto di lavoro”.
Vi è poi una disposizione che interessa invece anche i lavoratori subordinati. È la parte in cui si prevede di estendere gli obblighi di forma scritta, motivazione, e preavviso anche alle situazioni di mancato rinnovo del contratto. “Molto spesso – spiega la giurista – nel lavoro subordinato si ha una successione di contratti non stabili che determinano una continuità del rapporto, ma sempre basata su vincoli precari e di breve durata. Per questo – prosegue – la Carta prevede che, dopo 6 mesi di rapporto, di qualsiasi tipo, il mancato rinnovo sia equiparato al recesso, e scattino quindi gli obblighi di preavviso (ridotto però a 10 giorni) e di motivazione della scelta da parte del datore/committente. Così – conclude Bonardi – il lavoratore ha possibilità di contestare le ragioni del mancato rinnovo, per fare emergere eventuali atti discriminatori”.