...Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è quello di un lavoratore che impugnava il licenziamento intimatogli a seguito di una procedura collettiva ex legge n. 223 del 2001, chiusasi senza l’accordo con le organizzazioni dei lavoratori e con l’adozione del solo elemento delle esigenze produttive tra quelli previsti dalla legge (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecniche organizzative e produttive). Secondo il lavoratore, l’azienda avrebbe dovuto applicare tutti i criteri legali di scelta in concorso tra loro. Sia il tribunale che la Corte d’appello hanno invece ritenuto corretta la scelta aziendale di utilizzare un solo criterio. Chiamata in causa, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore, affermando che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo con il sindacato sui criteri di scelta, il datore di lavoro è obbligato ad applicare i suddetti criteri previsti dall’articolo 5 della legge n. 223/91 in concorso tra loro.
La Cassazione, dando atto dell’esistenza di alcuni precedenti difformi, ha affermato: “L’articolo 4 della legge n. 223/91 prevede che l’impresa possa avviare la procedura di mobilità, quando non ritenga di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, dandone preventiva comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La comunicazione deve indicare, tra l’altro, i motivi che determinano la situazione di eccedenza e l’impossibilità di reimpiego; il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente. Le parti devono procedere a esame congiunto. Raggiunto l’accordo sindacale, l’impresa ha facoltà di collocare i lavoratori in mobilità e deve indicare i criteri di scelta. L’articolo 5 della citata legge dispone che l’individuazione dei lavoratori deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati o, in mancanza, nel rispetto dei criteri, in concorso tra loro, dei carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico produttive”.
La violazione dei criteri di scelta, comporta l’annullabilità del licenziamento. “Appare evidente, dalla lettura della legge – ha continuato la Cassazione –, come il ricorso al criterio unico delle esigenze produttive sia possibile solo previo accordo con i sindacati. Viceversa, quando non vi è accordo, la norma è imperativa nel senso che i tre criteri indicati (anzianità, famiglia, produzione) debbono essere utilizzati in concorso tra loro”. Quello che infatti emerge dall’esame della giurisprudenza più recente in materia è il principio della “rigidità”, nel senso che “fino alla formulazione dei criteri di scelta, il lavoratore deve essere posto in grado di sapere se sarà o meno mantenuto in servizio o sarà posto in mobilità, perché con i criteri di scelta debbono essere individuabili le posizioni di coloro che saranno eliminati”. La Corte ha pertanto affermato il seguente principio di diritto: “In caso di mancato accordo con i sindacati, i criteri di scelta devono essere applicati in concorso tra loro. La loro indicazione deve essere effettuata in modo chiaro e trasparente, perché sia possibile fin dall’inizio della procedura individuare chi sarà espulso e chi rimarrà al lavoro”.
Quando non c'è l'accordo coi sindacati
Con la sentenza 5 agosto 2008 n. 21138, la Cassazione ha affermato che, in difetto di accordo sindacale, non può essere adottato un solo criterio di scelta per la riduzione del personale...
23 ottobre 2008 • 00:00