Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2015 del Dpcm 27.02.2015, sono finalmente operative le disposizioni per ottenere l’assegn  cosiddetto “bonus bebè” riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

 A chi spetta l’assegno

L’assegno è riconosciuto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), non superiore a 25.000 euro annui al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’assegno.

Misura e durata dell’assegno
L’assegno è fissato in un importo di:
€ 1.920 annui, pari a € 160 mensili, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore ha un Isee non superiore a € 7.000
€ 960 annui pari a € 80 mensili se il nucleo familiare di appartenenza del genitore ha un Isee superiore a € 7.000 e fino a € 25.000
Viene corrisposto dall’Inps, su domanda del genitore, con cadenza mensile ed è concesso dal giorno della di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età o fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare.

Come ottenere l’assegno
La domanda per l’assegno deve essere presentata all’Inps in via telematica da un genitore convivente con il figlio, secondo modelli che verranno predisposti dall’Istituto entro il 25 aprile 2015.
La domanda può essere presentata dal giorno della nascita del figlio o dal suo ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione; affinché l’assegno decorra da tale data, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del Dpcm.
Poiché il Dpcm entra in vigore il 25 aprile 2015 (15 giorni dalla sua pubblicazione), in sede di prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno da tale data e termineranno quindi il 24 luglio 2015.
Se la domanda viene presentata oltre questi termini, l’assegno inizia a decorre dal mese di presentazione della domanda.
La richiesta deve essere fatta, una sola volta per ciascun figlio, sarà l’INPS a verificare che la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) a fini Isee sia stata aggiornata alla scadenza annuale e che non vengano meno, nel corso della corresponsione dell’assegno i requisiti di reddito.
Nel caso in cui il genitore sia incapace di agire la domanda è presentata dal suo legale rappresentante.

Decadenza dal beneficio
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno qualora si verifichi:
il venir meno delle condizioni reddituali previste ai fini Isee;
il decesso del figlio;
la revoca dell’adozione;
la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
l’affidamento del figlio a terzi;
l’affidamento esclusivo del figlio al genitorer che non ha presentato la domanda
L’Inps interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza dal beneficio

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