Al via l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato previsto dall’articolo 1 della l. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) dopo la pubblicazione della circolare Inps n. 17 del 29.1.2015.
Il beneficio, come riporta il sito dell’Inca Cgil, riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Inoltre, il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privato, e anche ai datori di lavoro agricoli con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche. Ai fini del diritto all’esonero, non assume rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di:
a) apprendistato;
b) lavoro domestico.
L’esonero contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.
L’applicazione del beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.
Nuove assunzioni: al via gli sgravi contributivi
5 febbraio 2015 • 00:00