In data 19 aprile 2010, la Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, ha accettato (quindi dichiarato ricevibile), la mia petizione n 1919-09 sulle difformità di alcuni articoli del Dlgs 106/09 rispetto alle Direttive EU e alle leggi fondamentali dello Stato Italiano. Oltre ad una petizione al Parlamento Europeo, ho anche un'altra denuncia, sempre sul solito tema, alla Commissione Europea Affari Sociali e Occupazione : CHAP(2009)00016
Devo dire che sono molto contento che la Commissione Petizioni abbia accettato la mia petizione, non era per nulla scontato che lo facesse. Intanto posso comunicare che la Commissione Europea, sulla base di un analisi preliminare della mia denuncia CHAP (2009)00016, ha intenzione di richiedere alle Autorità Italiane, informazioni circa il recepimento della Direttiva Europea 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.
La Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, mi ha risposto invece, che ha avviato l'esame della mia petizione e deciso di chiedere alla Commissione Europea di svolgere un indagine preliminare sui vari aspetti del problema, e che proseguirà l'esame della mia petizione non appena le saranno pervenute le informazioni necessarie.
Intanto bisogna spiegare cosa può fare la Commissione Petizioni quando una petizione viene dichiarata ricevibile come nel mio caso:
Se la petizione riguarda un caso particolare che richiede un approccio individuale, la Commissione può mettersi in contatto con le autorità competenti ovvero interviene attraverso la Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato, iniziativa che può permettere la soluzione del caso specifico. Può anche accadere che la commissione per le petizioni inviti il Presidente del PE ad intervenire direttamente presso le autorità nazionali.
Se la petizione riguarda un caso di interesse generale, se, ad esempio, la Commissione constata una violazione della legislazione comunitaria, essa può avviare una procedura d'infrazione che può concludersi con una sentenza della Corte di giustizia, della quale potrà avvalersi il firmatario. La petizione può dar luogo a un'iniziativa politica del Parlamento o della Commissione.
Adesso sintetizzo i punti trattati nella mia denuncia, cercando di essere il più chiaro possibile.
Per quanto riguarda la norma "salva manager", il Dlgs 106/09, ha deresponsabilizzato i datori di lavoro e i dirigenti, rispetto agli obblighi di salvaguardia della salute e sicurezza definiti dal Dlgs 81/08.
Infatti, grazie alla possibilità offerta con la sub-delega, datore di lavoro e dirigenti, potranno teoricamente delegare ai preposti, TUTTI gli obblighi, ad eccezione degli unici due non delegabili: stesura del DVR e nomina del RSPP, che a seguito delll'art 17 del Dlgs 81/08, rimasto invariato, rimangono ad esclusivo carico del datore di lavoro.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio per i contratti d'appalto o di opera, con il Dlgs 106/09, per alcune categorie di lavoratori e per alcune tipologie di lavorazioni, non sussiste per il datore di lavoro committente di contratti di appalto o di opera, l'obbligo sancito dal comma 3, dell'art 26 del Dlgs 81/08, di elaborare DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Viene quindi meno la salvaguardia per talune categorie di lavoratori (liberi professionisti , trasportatori) indipendentemente dal rischio della attività appaltante.
Viene inoltre meno la salvaguardia per tutti i lavoratori, nel caso di lavorazioni di breve durata, sempre che non siano presenti dei rischi previsit dal comma 3 bis, ma anche se siano presenti dei rischi comunque rilevanti per la sicurezza (basta citare il rischio da investimento da parte di mezzi di sollevamento e trasporto).
Per quanto riguarda il Documento di Valutazione del rischio da stress correlato, il Dlgs 106/09 ha prorogato i termini la sua elaborazione da parte delle aziende al 1 Agosto 2010. Questa proroga appare del tutto ingiustificata, poichè da tempo sono disponibili in letteratura, valide indicazioni su come valutare tale rischio.
Per quanto riguarda il DVR, il Dlgs 106/09 ha prorogato l'elaborazione di tale documento a 90 giorni per una nuova impresa, e di un mese, per modifiche sostanziali ad un imprese esistente. In questo modo, il Dlgs 106/09, consente al datore di lavoro di non eseguire nessuna valutazione del rischio per i primi 3 mesi di attività e per il primo mese dopo modifiche sostanziali, visto che solo la formalizzazione del documento ha valore per attestare l'avvenuta esecuzione della valutazione del rischio.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, il Dlgs 106/09, concede al datore di lavoro, tramite il medico competente (che è il medico di fiducia dell'azienda da cui viene pagato e non dei lavoratori), un controllo delle condizioni di salute di persone che non hanno ancora nessun rapporto di subordinazione con l'azienda.
L'intento dell'aggiunta delle visite preassuntive, non può essere visto come tutela della salute dei lavoratori, in quanto si applica prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ma appare come una forma di discriminazione e di selezione, in modo da scartare in partenza persone che possono essere affette da problemi di salute.
Appare significativo che l'articolo 26, comma 1, del Dlgs 106/09, abbia eliminato dall'articolo 41, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/08, le parole "dalle direttive europee". Il Dlgs 106/09 ha esplicitamente escluso le direttive europee, come fonte per la definizione delle necessità di sorveglianza sanitaria.
Per quanto riguarda le sanzioni a carico di datori di lavoro e dirigenti, il Dlgs 106/09, ha previsto in numerosi articoli, una inaccettabile riduzione generalizzata delle sanzioni.
Tale riduzione delle sanzioni appare del tutto ingiustificata, soprattutto in un momento in cui la politica del governo in materia penale, è tutta tesa ad un indiscriminatorio inasprimento della reazione penale sulla scorta dell'invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle modifiche più recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, ecc).
La sicurezza sul lavoro, rappresenta l'unico settore, in cui invece, si ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio, quasi a voler dimostrare che la sicurezza dei lavoratori non può essere considerato un interesse meritevole di tutela.
Per quando riguarda la consegna da parte dei datori di lavoro agli Rls, di copia del DVR, Il Dlgs 106/09, imponendo che il DVR sia consultato esclusivamente in azienda, rappresenta, di fatto, una grave limitazione dei diritti degli Rls, al quale si imporrebbe la validazione di un documento, senza che lo stesso ne possa effettivamente disporre (cioè, averlo consegnato nelle proprie mani, ma con un effettivo diritto di utilizzo) in virtù delle proprie funzioni e prerogative e così limitando nella possibilità di conoscenza e valutazione.
Infine, poichè il Dlgs 81/08 (e il Dlgs 106/09), sono decreti attuativi solo dell'art 1 della legge delega 123/07, non possono essere in contrasto con quanto affermato dall'art 3 della legge 123, obbligo entrato in vigore prima dell'emanazione del Dlgs 81. Il decreto correttivo (Dlgs 106/09), dunque, è da considerarsi illegittimo e incostituzionale, in quanto contrasta e eccede alla legge 123/07, perchè determina, di fatto, una riduzione dei diritti e delle prerogative della rappresentanza come era chiaramente definito dalla legge stessa.
Il testo del Dlgs 106/09 lo potete trovare a questo link.
Quello che mi fa arrabbiare è che una denuncia del genere dovevano farla i partiti politici di opposizione o i sindacati confederali, ma invece non hanno mosso un dito.
Non ho parole!!!
Marco Bazzoni
Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Firenze
La mia petizione al Parlamento europeo
Pubblichiamo la lettera di Marco Bazzoni, operaio e Rls di Firenze. “Alcuni articoli del Testo Unico non rispettano le norme Ue”. La Commissione potrebbe aprire un'indagine e la sua richiesta di chiarimenti sarà esaminata dall'assemblea di Strasburgo
26 aprile 2010 • 00:00