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Dall’entrata in vigore del d.lgs. 81, nel maggio 2008, al Testo unico per la sicurezza sul lavoro sono state apportate numerose semplificazioni e modifiche. La più imponente di queste è stata prodotta con il d.lgs. 106 del 2009 (meglio noto come “decreto correttivo”) che, invece di migliorare e renderlo attuabile, lo ha stravolto. Tra le tante modifiche negative si annovera il dimezzamento delle sanzioni a datori di lavoro, dirigenti e preposti, e la sostituzione in alcuni casi dell’arresto con l’ammenda, attraverso l’inserimento della cosiddetta clausola “salva-manager” (delega di funzioni). Entrando nello specifico, è stata inserita la possibilità di prorogare di 90 giorni l’obbligo di presentare il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) per le nuove imprese e la proroga di 30 giorni per le aziende già esistenti di poter comunicare le modifiche apportate. Tali norme sono state poi corrette grazie all’intervento della legge europea 2013-bis, in seguito alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia a causa della violazione di alcuni articoli della Direttiva europea quadro 89/391/CEE sulla sicurezza sul lavoro.
L’entrata in vigore del Jobs Act, voluto fortemente dal governo Renzi (legge 183 del 10 dicembre 2014), ha modificato inevitabilmente anche gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro. Tra gli esempi più eclatanti vi è senza dubbio quello relativo al cosiddetto “demansionamento” (contenuto nel decreto attuativo “Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”). L’art. 55, chiamato “Mutamento delle mansioni”, prevede che “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni”.
Nella norma per il “demansionamento”, quindi, non è più prevista la formazione obbligatoria del lavoratore: questa diventa facoltativa, con la conseguenza che la non effettuazione non determina l’annullamento dell’assegnazione a nuova mansione. Se possiamo permetterci una battuta: molti datori di lavoro non la facevano prima, che era obbligatoria, figuriamoci adesso che è facoltativa. Ma c’è dell’altro: l’articolo 12 (“Formazione dei lavoratori”) della direttiva europea 89/391/CEE prevede, tra le altre cose, che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva “una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute in occasione … di un trasferimento o cambiamento di funzione”. In pratica, dunque, al cambio di mansione o al trasferimento è prevista una formazione integrativa obbligatoria su salute e sicurezza.
Nel Jobs Act è quindi presente una chiara violazione della direttiva europea. Con le norme attuali, infatti, è possibile adibire ad altra mansione e ad altro ruolo un lavoratore, ad esempio spostare un impiegato dall’ufficio alla catena di montaggio o a un tornio manuale, senza avergli fatto un solo minuto di formazione. I pericoli per la salute e la sicurezza cui andrebbe incontro questo lavoratore, con possibili rischi di infortuni anche gravi, è facilmente immaginabile. Non per ultimo, la norma introdotta dal Jobs Act potrebbe essere anche incostituzionale, poiché in contrasto con l’articolo 37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) del d.lgs. 81/2008 che prevede che il datore di lavoro debba assicurare “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento … ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
* componente Coordinamento Rls Fiom Cgil Firenze